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Delib. G.R. Abruzzo 29/11/2007, n. 1227

D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti.
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38504 3546920
Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


PREMESSO che la Regione Abruzzo intende affermare una corretta gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi e criteri di priorità stabiliti dalla legislazione, comunitaria e nazionale ed in particolare, garantire un’elevata protezione dell’ambiente, controlli efficaci e trasparenza nella gestione degli impianti e delle attività di smaltimento e/o recupero interessati;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 R e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale del settore (ex D.Lgs.22/97, cd. “Decreto Ronchi”);

VISTI il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 R e s.m.i. ed in particolare:

- l’art. 178, comma 1, che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal medesimo decreto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi;

- l’art. 195, comma 2, lett. h), che prevede che rientrano nella competenza dello Stato “la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione di rifiuti .. omissis ..”;

- l’art. 208, comma 12, che prevede che l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile;

- l’art. 209 in materia di rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale;

- l’art. 210 in materia di autorizzazioni in ipotesi particolari;

- l’art. 211 in materia di autorizzazioni di impianti di ricerca e di sperimentazione;

- l’art. 213 in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.).

- il Capo V “Procedure semplificate”.

VISTA L.R. 28.04.2000, n. 83 R e s.m.i. “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti”, all’art. 3, comma. 1, lett. f), che attribuisce alla Regione la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti mediante l’adozione di direttive ed indirizzi per l’esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali ed agli organi di controllo;

VISTA la L.R. 83/00 R e s.m.i. e

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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni

Parte di provvedimento in formato grafico

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