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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Abruzzo 06/04/2017, n. 140
Deliberaz. G.R. Abruzzo 06/04/2017, n. 140
Deliberaz. G.R. Abruzzo 06/04/2017, n. 140
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Testo del provvedimentoLA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla tutela e ripristino ambientale dei territori interessati da criticità ambientali (siti a rischi potenziale e/o contaminati) o dalla presenza di impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/o speciali (discariche in esercizio e/o dismesse); VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del 19/11/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312; VISTA la Direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015; VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.lgs. 03.12.2010, n. 205 “Recepimento della direttiva 2008/98/Ce - Modifiche alla Parte IV del D.Lgs. 152/06”; in particolare: - l’art. 177, comma 2, che stabilisce che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse; - l’art. 182, comma 5, che dispone: “Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del D.lgs 13.01.2003, n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE”; - l’art. 196 “Competenze delle Regioni”, in particolare, comma 1) lett. d), e) ed h); - il Capo IV “Autorizzazioni e iscrizioni” della Parte IV, che definisce le disposizioni in materia di realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; - l’art. 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”; - il Titolo V “Bonifica di siti contaminati”; VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.lgs. 04/03/2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (G.U. 27/03/2014, n. 72), in particolare il Titolo 3-bis) della Parte Seconda; VISTO il D.lgs 13.01.2003, n. 36, avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” ed in particolare: - l’art. 4 “Classificazione delle discariche”; - l’art. 6 “Rifiuti non ammessi in discarica”; - l’art. 7 “Rifiuti ammessi in discarica”; - l’art. 11 “Procedure di ammissione”; CONSIDERATO che il D.lgs. 36/2003 e s.m.i. prevede per la copertura superficiale finale delle discariche per rifiuti non pericolosi all’All.2, punto 2.4.3: “omissis … 2.4.3. Copertura superficiale finale La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: - isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; - minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; - riduzione al minimo della necessità di manutenzione; - minimizzazione dei fenomeni di erosione; - resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata; - la copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: 1. strato superficiale di copertura con spessore ≥ 1 m che favorisca lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore ≥ 0.5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4); 3. strato minerale compatto dello spessore ≥ 0.5 m e di conducibilità idraulica di ≥ 108 m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi; 4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con spessore ≥ 0.5 m; 5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli s |
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Allegato - Parere tecnico dell'ARTA AbruzzoSpett.le Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti c.a. dott. Franco Gerardini e p.c. Direttori Distretti ARTA LORO SEDI Oggetto. Chiusura definitiva di una discarica. Utilizzo di materiali alternativi rispetto a quanto stabilito dal D.Lgs. 36/03 |
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Allegato - Documentazione progettuale per i pacchetti di chiusura alternativi delle discariche1. Premessa La Regione Abruzzo, con nota prot. RA/151282 del 6/8/2010 ha chiesto ad ARTA di elaborare apposite Linee Guida sui pacchetti equivalenti ovvero alternativi rispetto a quelli previsti dal D.Lgs. 36/03 da utilizzare per l'impermeabilizzazione e la copertura delle discariche. Con nota prot. 3867 dal 14/3/2011, ARTA ha trasmesso al Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo due linee guida, rispettivamente il documento n. 1, denominato "Linea Guida per l'individuazione di soluzioni tecniche equivalenti per le discariche di rifiuti non pericolosi" ed il documento n. 2, denominato "Linea guida per l'individuazione di soluzioni tecniche alternative al D.Lgs. 36/03 per le discariche di rifiuti non pericolosi" che sono stati recepiti nella D.G.R. 639 del 19/09/2011. Il primo documento, "Linea Guida per l'individuazione di soluzioni tecniche equivalenti per le discariche di rifiuti non pericolosi" specifica le possibili soluzioni tecniche equivalenti nell'ambito della discrezionalità concessa dalla norma e può considerarsi tuttora adeguata, con la specificazione che i materiali utilizzati devono essere conformi alle vigenti norme tecniche. La "Linea guida per l'individuazione di soluzioni tecniche alternative al D.Lgs. 36/03 per le discariche di rifiuti non pericolosi, invece, non è più aggiornata, facendo riferimento a norme tecniche che sono state ritirate sostituite e integrate da nuove norme, anche per tenere contro della successiva evoluzione tecnologica. Si ricorda che il D.Lgs. 36/03, che definisce le modalità realizzative delle discariche in recepimento della Direttiva Europea 1999/31/CE e che costituisce ad oggi Migliore Tecnica Disponibile per le discariche secondo l'art. 29-bis c. 3 del D.Lgs. 152/06, non consente l'utilizzo di materiali sintetici alternativi rispetto agli strati di minerali per la chiusura definitiva delle discariche, salvo per lo strato minerale compattato alle condizioni indicate nella linea guida di cui al documento n. 1. Tuttavia in Abruzzo sono ancora presenti discariche tuttora prive del pacchetto definitivo di chiusura il cui esercizio è stato concluso antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03. Per tali discariche possono verificarsi situazioni in cui è tecnicamente molto complesso apporre gli spessori di materiale previsti dai D.Lgs. 36/03, in genere a causa delle eccessive pendenze. Per tali specifiche situazioni, non ricomprese fra quelle obbligate ad adeguarsi alle previsioni del D.Lgs. 36/03, qualora l'Autorità Competente regionale intenda autorizzare soluzioni tecnicamente differenti pur se altrettanto efficaci in termini di protezione ambientale, per la chiusura definitiva di una specifica discarica, si ritiene che il proponente debba presentare un progetto nel quale debbano essere indicate le soluzioni progettuali alternative, dimostrando l'equivalenza di tali soluzioni ai fini della rispondenza ai criteri indicati dal D.Lgs. 35/03: "Isolamento dei rifiuti dell'ambiente esterno, minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua, riduzione al minimo della necessità di manutenzione, minimizzazione dei fenomeni di erosione, resistenza agli assestamenti ed ai fenomeni di subsidenza localizzata". Nel presente documento sono indicati gli elaborati progettuali che si ritiene debbano essere prodotti per consentire all'Autorità Competente di valutare se sussistano le condizioni per autorizzare un pacchetto di chiusura alternativo rispetto al D.Lgs. 36/03. 2. Le disposizioni normative per i pacchetti di chiusura delle discariche per rifiuti non pericolosi Il D.Lgs. 36/03 recepisce la Direttiva Europea 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che relativamente all'impermeabilizzazione finale, indica quanto segue: Se l'autorità competente, confidenti i possibili rischi ecologici, giunge alla conclusione che è necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere un'impermeabilizzazione di superficie. Raccomanda |
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