L. R. Puglia 31/12/2007, n. 40 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Puglia 31/12/2007, n. 40

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010 della Regione Puglia.
Stralcio.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/02/2008, n. 1
- L.R. 25/02/2010, n. 4
- Sentenza C. Cost. 26/11/2010, n. 344
- L.R. 25/07/2011, n. 19
- L.R. 30/03/2012, n. 8
- L.R. 19/07/2013, n. 19
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[Premessa]



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Art. 3 - (Disposizioni varie)

omissis.

12. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 R (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), è sostituito dal seguente:

"5. Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione. In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA. In relazione alle istanze di integrazione e variazione progettuale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina vigente al momento della presentazione".

All'articolo 10 della l.r. 17/2007 è aggiunto, in fine, il seguente comma

"5 bis Le procedure di VIA conseguenti alle istanze di cui al comma 5 e le procedure di VIA avviate con istanza presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale di interventi non ancora realizzati, anche se successive a tale data, sono di competenza della Regione".

13. Al comma 7 dell'articolo 16 della legge regionale del 12 aprile 2001, n. 11

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Tabella A e B

omissis


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