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Sent. C. Giustizia UE 05/04/2017, n. C-391/15

3824721 3824721
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, paragrafo 1 - Decisione dell’autorità aggiudicatrice di ammettere un operatore economico a presentare un’offerta - Decisione non impugnabile con ricorso secondo la normativa nazionale applicabile.

1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostano a una normativa nazionale in forza della quale la decisione di ammettere un offerente alla procedura di aggiudicazione, decisione che si asserisce violi il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o la normativa nazionale che lo traspone, non figura tra gli atti preparatori di un’autorità aggiudicatrice che possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale autonomo.
2) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, hanno effetto diretto.

Dalla redazione