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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 15/03/2017, n. 57
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- D.P.C.M. 24/06/2021, n. 140
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 4-bis; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45 e 46, lettere c) e d); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'articolo 6, comma 4-bis; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Minis |
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Capo I - Organizzazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Art. 1. - Funzioni e attribuzioni1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui agli articoli 45 e 46, comma 1, |
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Art. 2. - Organizzazione1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in: a) un Segretariato generale; b) dieci direzioni generali; N2 |
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Art. 3. - Segretariato generale1. Il segretario generale del Ministero, al quale l'incarico è attribuito con le modalità previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. 2. Il segretario generale assicura il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero. In particolare: a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attività del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonché all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attività del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunità; b) definisce, d'intesa con le direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per gli interventi di carattere trasversale; c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione; d) coordina le attività di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione; |
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Art. 4. - Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa1. La Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestisce l'organizzazione e il reclutamento del personale, assicura la realizzazione di soluzioni innovative con riferimento alle modalità della prestazione lavorativa, promuove e garantisce il benessere organizzativo; N14 |
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Art. 5. - Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione1. La Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura l'attività di progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché la produzione editoriale dell'amministrazione; c) cura le relazioni con il pubblico e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini e imprese; N22 d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; |
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Art. 6. - Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro; b) N28 c) svolge attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilità, Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa; d) promuove le procedure di raffreddamento |
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Art. 6-bis - Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; |
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Art. 6-ter - Direzione generale delle politiche attive del lavoro1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi; c) garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonché alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego; |
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Art. 7. - Direzione generale degli ammortizzatori sociali1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) N37 b) N38 c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; |
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Art. 8. - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) vigila, indirizza e coordina l'attività degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5; b) vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici; c) verifica i piani di impiego delle disponibilità finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attività plurime, nei settori econom |
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Art. 9. - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale1. La Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge l'attività di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidità; b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attività di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasfer |
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Art. 10. - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione; b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale delle politiche attive del lavoro; N55 |
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Art. 11. - Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) promuove, sviluppa e sostiene le attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca; N57 b) svolge le attività di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; |
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Capo II - Disposizioni in materia di organizzazione e di personale |
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Art. 13. - Uffici di livello dirigenziale non generale1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni da |
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Capo III - Norme di abrogazione e finali |
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Art. 14. - Disposizioni transitorie1. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all'articolo 13 del presente decreto, ciascuna struttura ministeriale |
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Art. 15. - Abrogazioni1. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, |
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Art. 16. - Disposizioni finanziarie e finali1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Ogni due anni, l'organizzazione d |
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Tabella A
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