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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Valle D'Aosta 06/08/2007, n. 19
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- L.R. 21/05/2012, n. 15
- L.R. 23/05/2011, n. 12
- L.R. 01/06/2010, n. 16
- L.R. 24/12/2007, n. 34
- Errata corrige in B.U. 4.9.2007, n. 36
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CAPO I - PRINCIPI |
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Art. 1 - (Ambito di applicazione)1. La presente legge disciplina, con riferimento all'Amministrazione regionale, di seguito denominata Amministrazione, il procedimento amministrativo, l'accesso ai documenti amministrativi e le dichiarazioni sostitutive di cert |
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Art. 2 - (Finalità)1. L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la semplificazione e la trasparen |
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Art. 3 - (Conclusione del procedimento)1. Nel caso in cui consegua obbligatoriamente ad una domanda ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il procedimento deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso. "Nel caso in cui sia ravvisata la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, il procedimento deve comunque essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo." |
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Art. 4 - (Decorrenza dei termini)1. Nei procedimenti a domanda di parte, il termine decorre dal giorno in cui la domanda perviene alla struttura responsabile del procedimento. "Le domande possono essere presentate a mano, per posta, per fax o in via telematica, con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'ammi |
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Art. 4-bis - (Tutela delle attività professionali nei rapporti con la pubblica amministrazione)1. La presentazione di istanze dirette all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati o di istanze sostitutive di atti di consenso comunque denominati, previste da leggi regionali o da re |
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Art. 5 - (Sospensione dei termini)1. I termini per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi: a) in pendenza dell’acquisizione delle valutazioni tecniche di cui all’articolo 20, comma 3; N10 b) per una sola volta, “e per un periodo non superiore a tren |
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Art. 5-bis - (Responsabilità per mancata o tardiva adozione del provvedimento amministrativo)1. La mancata o tardiva adozione del provvedimento amminist |
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Art. 6 - (Obbligo di motivazione)1. I provvedimenti amministrativi devono essere motivati in modo da rendere chiare la ricostruzione dei fatti e le ragioni giuridich |
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CAPO II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 8 - (Individuazione del responsabile del procedimento)1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative di settore, ogni dirigente è responsabile dei procedimenti che rientrano nell'ambito delle competenze attribuite alla struttura cui è preposto. |
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Art. 9 - (Compiti del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni ad esso assegnate al fine di assicurare il più rapido svolgimento del procedimento, garantendo all'interessato l'esercizio dei diritti di informazione, di partecipazione e di accesso. In particolare, il responsabile del procedimento: a) decide in merito alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per l'adozione del provvedimento; |
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Art. 10 - (Compiti del responsabile dell'istruttoria)1. Il responsabile dell'istruttoria collabora con il responsabile del procedimento al fine di assicurare il più efficace e rapido svolgimento degli adempimenti istruttori. In particolare, il responsabile dell'istruttoria: a) provvede alla verifica della documentazione relativa al procedimento e alla predisposizione degli atti richiesti; |
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CAPO III - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI |
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Art. 11 - (Criteri per la concessione di vantaggi economici)1. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, determinano preventivamente, ove n |
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CAPO IV - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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Art. 12 - (Comunicazione di inizio del procedimento)1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto di partecipazione, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigen |
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Art. 13 - (Contenuto e forma delle comunicazioni)1. L'Amministrazione dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale scritta ", che può essere trasmessa anche in via telematica" N25. 2. Nella comunicazione devono essere indicati: |
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Art. 14 -(Facoltà di intervento)1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento, mediante domanda motivata, i portatori di interessi pubblici o privati e i portat |
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Art. 14-bis - (Partecipazione telematica al procedimento amministrativo) |
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Art. 15 - (Diritti dei soggetti interessati)1. I soggetti di cui all'articolo 12 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 14 hanno diritto: |
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Art. 16 - (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda)1. Nei procedimenti a domanda di parte il responsabile del procedimento comunica agli istanti, tempestivamente e, in ogni caso, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Tale comunicazione sospende il termine per concludere il proc |
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Art. 17 - (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. |
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Art. 18 - (Casi di inapplicabilità)1. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano all'attività dell'Amministrazione diretta all'emanazione di atti normat |
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CAPO V - ATTIVITÀ CONSULTIVA E DISCIPLINA DELL'ASSENSO |
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Art. 19 - (Accordi tra pubbliche amministrazioni)1. Al fine di rendere più semplice e rapido il procedimento amministrativo, l'Amministrazione ricerca intese con le altre pubbliche amministrazioni, da formalizzarsi a mezzo di accordi che disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di inter |
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Art. 20 - (Pareri e valutazioni tecniche)1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo delle pubbliche amministrazioni, questo deve emettere il proprio parere entro "venti giorni" N19 dal ricevimento della richiesta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento prevedano termini minori. In caso di decorrenza del predetto termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà della struttura richiedente di procedere indipend |
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CAPO VI - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 21 - (Disposizioni generali)1. La Regione persegue l'obiettivo della semplificazione delle attività e dei procedimenti amministrativi, favorendo l'utilizzo di |
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SEZIONE I - “SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E SILENZIO ASSENSO”[N=9] |
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Art. 22 - (Segnalazione certificata di inizio attività)1. In tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività è subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nulla osta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali, commerciali o artigianali, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e per il quale non è previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di consenso è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) dell’interessato all’amministrazione competente, con la sola esclusi |
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Art. 23 - (Silenzio assenso)1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 22, nei procedimenti a domanda di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provve |
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Art. 23 bis - (Disposizioni sanzionatorie) |
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SEZIONE II - CONFERENZA DI SERVIZI |
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Art. 24 - (Principi generali)1. La conferenza di servizi, di seguito denominata conferenza, costituisce una modalità generale di semplificazione cui l'Amministrazione può ricorrere nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria dei procedimenti amministrativi di sua competenza. L'Amministrazione ne promuove lo svolgimento al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, ad una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e al giusto contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo lo sviluppo di rapporti cooper |
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Art. 25 -(Funzionamento)1. La prima riunione della conferenza è convocata dal N26 responsabile del procedimento entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. |
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Art. 26 - (Determinazioni)1. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità, la determinazione motivata di conclusione del procedimento è assunta tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede ed è vincolante per tutte le strutture e le amministrazioni convocate. |
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Art. 27 - (Partecipazione dell'Amministrazione a conferenze di servizi promosse da altre pubbliche amministrazioni)1. L'Amministrazione partecipa alle conferenze promosse da altre pubbliche amministrazioni con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. 2. Nel caso in cui l'Amministrazione sia convocata in una conferenza |
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Art. 28 - (Effetti del dissenso)1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle strutture o delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza deve essere manifestato, a pena di inammissibilità, nella conferenza stessa, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e d |
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Art. 29-bis - (Certificazioni) |
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SEZIONE III - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI DOCUMENTI |
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Art. 30 - (Dichiarazione sostitutiva di certificazione)1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di nubile, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; |
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Art. 31 - (Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)1. L'atto di notorietà concernente stati, fatti o qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 35. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio |
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Art. 32 - (Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri)1. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostit |
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Art. 33 - (Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive)1. L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31. 2. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'Amministrazione provvede consultando direttamente gli archivi dell' |
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Art. 34 - (Certificati non sostituibili)1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da |
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Art. 35 - (Domande e autenticazione di documenti)1. Le domande e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre all'Amministrazione sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di riconoscimento dell'interessato. La copia fotostatica è inserita nel fascicolo. La domanda e la copia |
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Art. 36 - (Sottoscrizione di documenti e testimoni)1. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, richieste a più soggetti dagli uffici dell'Amministrazione, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nel rispetto dei termini prescritti. 2 |
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Art. 37 - (Acquisizione diretta di documenti)1. L'Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. |
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Art. 38 - (Violazione dei doveri di ufficio)1. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese ai sensi della presente legge costituisce violazione dei doveri di ufficio. |
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Art. 39 - (Responsabilità)1. Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge, nonché l'esibizione, |
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CAPO VII - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
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Art. 40 - (Accesso ai documenti amministrativi)1. Al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministr |
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Art. 40-bis - (Accesso civico) |
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Art. 41 - (Esclusione dal diritto di accesso)1. Il diritto di accesso è sempre escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; |
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Art. 42 - (Documenti riservati)1. Con regolamento regionale sono individuate le categorie di documenti che, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli in |
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Art. 43 - (Modalità di esercizio)1. La richiesta di accesso, orale o scritta, deve essere motivata e rivolta alla struttura dell'Amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al solo rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. |
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CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 44 - (Abrogazione)1. La legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai d |
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Art. 45 - (Disposizione transitoria) |
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Art. 46 - (Disposizione di coordinamento)1. Ogni riferimento alla l.r. 18/1999, contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali, deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni della presente legge. |
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