L.R. Abruzzo 17/07/2007, n. 23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Abruzzo 17/07/2007, n. 23

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo.
Con le modifiche introdotte dalla L.R. del 18/02/2010 n.5
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[Premessa]



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Art. 1 - Finalità

1. La presente legge detta norme per tutelare l’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, anche ai fini della salvaguardia della salute pubblica dei citta

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Art. 2 - Classificazione acustica del territorio comunale

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente, emana i criteri per la classificazione acustica del territorio comunale secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), c) e f), L. 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I comuni, entro 1

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Art. 3 - Adozione dei piani di classificazione acustica

1. Il Comune, a seguito dell’applicazione di quanto previsto all’art. 2, pubblica sull’albo pretorio, per un periodo di 60 giorni, la proposta di classificazi

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Art. 4 - Previsione d’impatto acustico e clima acustico

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate all'art. 8, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati dall'art. 8, comma 3, L. 26 ottobre 1995, n. 447.

3. La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione, è allegata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio:

a. di concessioni e

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Art. 5 - Piani comunali di risanamento acustico

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, definisce:

a) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l’adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e), L. 26 ottobre 1995, n. 447;

b) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. m), L. 26 ottobre 1995, n. 447, nonché per la redazione dei piani di risanamento acustico previsti all’art. 7, L. 26 ottobre 1995,

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Art. 6 - Piano regionale triennale di bonifica acustica

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e sulla base dei piani di risanamento acustico approvati dai Comuni, in riferimento a quanto disposto dall’art. 4, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, tenuto conto, ove applicabile, dei piani di azione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, predispone ed adotta u

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Art. 7 - Attività temporanee

1. La Giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione Consiliare, fissa i criteri per le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, che

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Art. 8 - Piano di risanamento acustico delle imprese

1. Le imprese, entro 6 mesi dall’approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui all’art. 3, nel caso vi sia la incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, ai sensi dell’art. 15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano ai Comuni un piano di risanamento acustico delle emissioni sonore generate.

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Art. 9 - Iniziative di informazione, formazione ed educazione

1. La Giunta regionale può promuovere e sostenere iniziative, attività di studio di ricerca e diffusione delle conoscenze nel campo de

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Art. 10 - Tecnico competente in acustica ambientale

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, commi 6 e 7, L. 26 ottobre 1995, n. 447, attraverso l’istituzione e il mantenimento di un elenco, procede al riconoscimento della figura di Tecnico competente in acustica ambientale.

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Art. 11 - Poteri sostitutivi

1. La Regione esercita i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente in tutti i casi di accertata inadempienza d

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Art. 12 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente

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Art. 13 - Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell’art. 14, L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono af

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Art. 14 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del c.p. e dalle sanzioni previste all’art. 10, L. 26 ottobre 1995, n. 447, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell’inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

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Art. 15 - Norma abrogativa

1. Per effetto della presente legge, sono abrogati gli artt. 58, 59 e 60 della L.R. 3 marzo 1999, n.

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Art. 16 - Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalla presente legge confluiscono sul capitolo di entrata n. 35030 UPB 03.05.001, di nuova istituzione denominato “Entrate derivanti dall’attuazione della legge “Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo”.

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Art. 17 - Modifiche all’art. 2 della L.R. 12/2007

1. All’art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 R (Integrazione all'art. 15 dell

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Art. 18 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollet

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