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Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 29/03/2017, n. 330
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Testo del documento
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'adunanza del 29 marzo 2017; Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misu |
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Allegato - Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.
L'AUTORITA'
Visto l'art. 1 comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa; Visto l'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; Visto l'art. 19, comma 5, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha apportato modifiche in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016, con il quale è stato approvato il Piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione; Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016 recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del Piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'autorità»; Vista la delibera n. 1306 del 21 dicembre 2016 recante la «Definizione delle funzioni dell'Autorità per materia e ambiti di attività/ uffici ed attribuzione delle funzioni di coordinamento al Presidente ed ai Consiglieri»; Visto l'atto di organizzazione di II livello «Linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione della delibera n. 1196 del 23 novembre 2016»; Considerata la necessità di adeguare la disciplina dell'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di anticorruzione alle richiamate novità legislative; Considerata la necessità di meglio precisare, alla luce dell'esperienza formatasi nei primi due anni di attività di vigilanza, il ruolo e i poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione; Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità non è preordinata al puntuale accertamento di fatti ai fini dell'attivazione delle responsabilità personali, di competenza dell'autorità giudiziaria o amministrativo-contabile; Considerato che l'attività di vigilanza svolta dall'Autorità ha la finalità di individuare, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, le aree di attività amministrativa di maggiore esposizione al rischio di corruzione, nonché di dare adeguato sostegno, alle amministrazioni e agli altri soggetti tenuti, nell'adozione e attuazione di concrete misure di prevenzione della corruzione;
emana il seguente regolamento
Art. 1. - Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell'autorità; c) «Consiglio», il Consiglio dell'autorità; d) «ufficio», l'ufficio di vigilanza competente in merito ai procedimenti concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione; e) «dirigente», il dirigente dell'ufficio; f) «amministrazione», il soggetto, amministrazione pubblica o ente di diritto privato in controllo pubblico, tenuto, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione; g) «RPCT», il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. h) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione;
Art. 2. - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 6 novembre 2012, n. 190. |
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