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L. R. Veneto 18/05/2007, n. 9

Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/06/2021, n. 17
- L.R. 30/05/2014, n. 13
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale:

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Art. 2 - Obiettivi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la programmazione regionale è diretta al consolidamento ed alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo di:

a) fare del sistema regionale veneto un centro di competenza per i progetti di ricerca per l'attività di innovazione, elevando il tasso complessivo degli investimenti in ricerca e sviluppo, promuovendo la conoscenza come fattore di crescita sostenibile e stimolando l'innovazione come processo sociale e non meramente tecnologico;

b) aumentare la competitività del sistema produttivo regionale rivitalizzando le competenze presenti sul territorio attraverso la definizione e messa in a

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Art. 3 - Oggetto

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 la Regione promuove e finanzia le attività di seguito indicate, come definite nell'allegato A della presente legge:

a) ricerca industriale;

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Art. 4 - Sistema regionale dell'innovazione

1. Sono soggetti del sistema regionale dell'innovazione:

a) la Regione, le province, gli enti dipendenti o strumentali e le società partecipate;

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Capo II - Disposizioni organizzative
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Art. 5 - Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. È istituito il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione con funzioni consultive, costituito con provvedimento della Giunta regionale.

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Art. 6 - Composizione del Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. Il Comitato di cui all'articolo 5 è composto da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche economiche, o un suo delegato, che lo presiede;

b) un rettore designato dalle università degli studi del Veneto;

c) un rappresentante delle strutture regionali del CNR;

d) il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante dell'Unione regionale delle province venete (URPV);

f) un rappresentante designato da Unioncamere Vene

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Art. 7 - Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. È istituito l'Osservatorio regionale permanente per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, costituito con provvedimento della Giunta regionale.

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Art. 8 - Composizione dell'Osservatorio regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 7 è presieduto dal Segretario regionale competente in materia di attività produttive, che lo convoca ed è composto:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo economico, ricerca e innovazione;

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Art. 9 - Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica

1. È istituita la Commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica realizzata nel Veneto.

2. La Commissione ha il compito di valutare il potenziale industriale e commerciale dei risultati delle ricerche realizzate da ricercatori di università degli studi ed enti pubblici di ricerca operanti nel Veneto.

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Art. 10 - Veneto Innovazione S.p.A.

1. Veneto Innovazione S.p.A. svolge funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti in base alla presente legge, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse regionale".

2. In particolare Veneto Innovazione S.p.A. svolge le seguenti funzioni:

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Capo III - Programmazione regionale
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Art. 11 - Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

1. La Giunta regionale, per le finalità e per gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, predispone il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno precedente la scadenza del Piano. Il Consiglio regionale approva il Piano con propria deliberazione nei successivi tre mesi.

2. Il Piano strategico di cui al comma 1 ha validità triennale. Lo stesso, nel medesimo arco temporale, può determinare una durata inferiore, in considerazione dei cicli di programmazione dei principali strumenti comunitari di intervento.

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Art. 12 - Provvedimenti annuali di intervento

1. La Giunta regionale approva i provvedimenti annuali di attuazione del Piano strategico destinati a:

a) individuare, sulla base delle risorse annua

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Art. 13 - Principi informatori della programmazione per l'innovazione

1. In coerenza con gli indirizzi formulati dai programmi comunitari e nazionali in materia di ricerca ed innovazione, gli strumenti di programmazione di cui agli articoli 11 e 12 attuano, in particolare, linee di intervento finalizzate a:

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Art. 14 - Principi informatori dei criteri di valutazione

1. La Giunta regionale, al fine di individuare i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), considera in particolare:

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Art. 15 - Soggetti valutatori

1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento del registro medesimo.

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Art. 16 - Soggetto gestore

1. Per le attività connesse all'emanazione di bandi la Giunta regionale può avvalersi di soggetti terzi, all'individuazione dei quali si provvede con

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Capo IV - Strumenti, tipologie di intervento e beneficiari
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Art. 17 - Strumenti e tipologie di intervento

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono conseguiti mediante gli strumenti di seguito indicati:

a) aiuti alle imprese, in conformità all'ordinamento comunitario;

b) servizi alle imprese;

c) strutture e ser

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Art. 18 - Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 17, comma 2, sono:

a) le imprese singole e associate;

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Art. 18-bis - Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione

N4

1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco denominato "Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell'Innovazione", nel quale sono ident

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Capo V - Disposizioni finanziarie
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37071 7586004
Art. 19 - Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte utilizzando le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

2. Alle spese d'investimento derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 9.570.000,00

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Capo VI - Disposizioni transitorie e finali
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Art. 20 - Disposizione transitoria in materia di programmazione

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il Piano strategico regionale di cui all'articolo 11 entro sei mesi dall'entrata in vigore

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Art. 21 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi

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Art. 22 - Abrogazioni

1. È abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'artico

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Allegato A (Articolo 3, comma 1)

Definizione delle attività

a) Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove

conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

b) sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il

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