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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 28/03/2017, n. 070/Pres.
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- D. Pres. R. 01/03/2023, n. 043/Pres.
- D. Pres. R. 24/06/2019, n. 0103/Pres.
- Deliberaz. G.R. Friuli Venezia Giulia 23/11/2018, n. 2175
- D. Pres. R. 19/03/2018, n. 068/Pres.
- Deliberaz. G.R. 23/02/2018, n. 336
- D. Pres. R. 28/09/2017, n. 0216/Pres.
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TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI |
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CAPO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E CONVENZIONE TIPO |
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Art. 1 - Oggetto1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione, in regime di ed |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) interventi, tipologie di attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia); |
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Art. 3 - Convenzione tipo1. In applicazione dell’articolo 13 della legge regionale 1/2016, è approvato lo schema tipo della convenzione di edilizia convenzionata di cui all’allegato A al presente regolamento. |
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Art. 4 - Modalità di produzione dei documenti1. La documentazione richiesta dal presente regolamento è prodotta in originale o in copia conforme all’originale ovv |
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TITOLO II - REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE |
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CAPO I – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE E CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI |
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Art. 5 - Tipi di iniziative1. Le iniziative di edilizia convenzionata sono le seguenti: |
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Art. 6 - Caratteristiche dell’acquisto1. Per acquisto si intende l’acquisizione, mediante contratto di compravendita ovvero atto di trasferimento a seguito di vendita gi |
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Art. 7 - Caratteristiche della costruzione1. |
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Art. 8 - Caratteristiche del recupero1. Per recupero si intende l’iniziativa diretta a realizzare uno o più tra gli interventi di seguito indicati: a) ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regional |
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Art. 9 - Avvio delle iniziative e stipula delle convenzioni1. Il soggetto attuatore presenta al Comune l’istanza di convenzionamento per l’avvio dell’iniziativa finalizzata alla realizzazione degli alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione o alla locazione a favore dei destinatari finali in possesso dei requisiti |
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Art. 10 - Durata delle convenzioni, modifica e recesso1. La convenzione ha durata non inferiore a venti e non superiore a trenta anni ed è soggetta a trascrizione, a norma e per gli effetti dell’articolo 2643 e seguenti del Codice Civile. Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla convenzione interessano, oltre al soggetto attuatore, i successori ed aventi causa nella proprietà degli immobili, nonché – per quan |
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Art. 11 - Termini e modalità per la realizzazione delle iniziative1. Le Ater, per le iniziative di acquisto, procedono all’acquisizione in proprietà degli immobili successivamente alla sottoscrizione della convenzione ed entro il termine di un anno dalla medesima; qualora l’iniziativa interessi immobili sottoposti ad interventi edilizi a cura della parte alienante, l’acquisizione in proprietà deve intervenire non oltre un anno dall’ultimazione dei lavori. Per le iniziative di costruzione o recupero, la disponibilità degli immobili in capo alle Ater deve sussistere alla data di sottoscrizione della convenzione, sotto forma di diritto di proprietà ovvero di diritto di superficie, o di accordo di gestione con l’ente pubblico proprieta |
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Art. 12 - Caratteristiche degli alloggi1. Per le iniziative poste in essere dai soggetti attuatori di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e), l’insieme degli alloggi e delle pertinenze deve essere ubicato in un unico edificio, ovvero in più edifici contigui insistenti anche su particelle confinanti, costituenti un unico complesso abitativo. L’intero complesso edilizi |
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CAPO II - SOGGETTI ATTUATORI |
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Art. 14 - Requisiti delle cooperative edilizie di abitazione1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero le cooperative edilizie di abitazione a proprietà divisa, che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in propriet |
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Art. 15 - Requisiti delle imprese di costruzione1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero le imprese qualificate nella categoria OG 1, prevista dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del |
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Art. 16 - Requisiti degli enti privati con finalità civiche e solidaristiche1. Possono realizzare le iniziative di costruzione o recupero gli enti privati costituiti per il perseguimento di fin |
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CAPO III - DESTINATARI FINALI |
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Art. 17 - Requisiti dei destinatari finali1. Gli alloggi di edilizia convenzionata sono attribuiti a: a) cittadini italiani; b) cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo); d) stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 2. Gli acquirenti, assegnatari o locatari degli alloggi di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti, con riferimento alla data indicata all’articolo 19: a) ess |
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Art. 18 - Soggetti in condizione di debolezza sociale o economica1. In osservanza al disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 1/2016, l’Ater riconosce priorità in graduatoria a favore dei soggetti in condizione di debolezza sociale o economica indicati al comma 2, secondo l’ordine o il punteggio indicati dalla convenzione. La convenzione può prevedere ulteriore priorità a favore degli inquilini di edilizia sovvenzionata che hanno perso i requisiti |
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Art. 19 - Riferimento temporale dei requisiti1. L |
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CAPO IV – ATTRIBUZIONE DEGLI ALLOGGI AI DESTINATARI FINALI |
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Art. 20 - Individuazione dei destinatari finali1. Ai fini dell’individuazione degli acquirenti e dei locatari, i soggetti attuatori pubblicano apposito avviso per una durata non inferiore a sessanta giorni, dopo l’acquisizione della proprietà dell’immobile per le iniziative di solo acquisto ovvero dopo la finitura del rustico per le iniziative di costruzione o recupero. Qualora le iniziative poste in essere dai soggetti attuatori di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) siano coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative |
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Art. 21 - Presentazione delle domande degli acquirenti e dei locatari1. La domanda di attribuzione dell’alloggio è presentata dai richiedenti al soggetto attuatore allegando la |
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Art. 22 - Accertamento dei requisiti1. Il soggetto attuatore trasmette le domande degli aspiranti acquirenti, locatari o assegnat |
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Art. 23 - Attribuzione degli alloggi1. Sulla base delle modalità stabilite dalla convenzione, è consentita la stipula dei contratti di compravendita, di locazione e dell’atto di assegnazione degli alloggi dopo l’ultimazione dei lavori e l’ottenimento dell’agibilità, successivamente all’accertamento dei requisiti soggetti |
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TITOLO III - INCENTIVI A FAVORE DELLE ATER |
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CAPO I – FORMA E MISURE DEGLI INCENTIVI |
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Art. 24 - Forma degli incentivi1. Le Ater, in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, propongono alla Regione le iniziative atte a soddisfare il fabbisogno abitativo di edilizia convenzionata. |
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Art. 25 - Maggiorazioni1. La misura percentuale e i limiti di importo di contributo di cui all’articolo 24, comma 2, sono aumentati del 10 per cento qualora l’iniziativa ricada: a) nei territori dei Comuni interamente montani di cui |
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CAPO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO |
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Art. 26 - Presentazione della domanda1. La domanda, in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve pervenire alla Regione prima della stipula del contratto di compravendita ovvero del rilascio dell’atto di trasferiment |
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Art. 27 - Prenotazione delle risorse1. Le domande presentate sono ammesse a finanziamento con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano annuale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge regionale 1/2016 in relazione alle carat |
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Art. 28 - Concessione ed erogazione del contributo1. Ai fini della concessione del contributo, l’Ater presenta alla Regione, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all’articolo 27, comma 2, la seguente documentazione: a) nel caso di solo acquisto, la convenzione stipulata con il Comune, in conformità all’allegato A, e l’atto di approvazione dell’iniziativa e del relativo quadro economico; b) nel caso di costruzione o di recupero, la convenzione stipulata con il Comune in conformità all’allegato A e il titolo abilitativo edilizio, ovvero l’atto ad effetto equivalente, corredato dagli elaborati grafici, dalle relazioni tecniche e dagli altri allegati, riportanti gli estremi del titolo. |
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Art. 29 - Rendicontazione del contributo1. La rendicontazione della spesa avviene sulla base delle previsioni dell’articolo 37 della legge regionale 16/2008, con la presentazione, nei termini indicati dal decreto di concessione, della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all’articolo 11, comma 5, dei contratti di locazione degli alloggi e della seguente ulteriore documentazione: a) per le iniziative di solo acquisto di cui all’articolo 6: 1) il contratto definitivo di compravendita ovvero l’atto di trasferimento della piena proprietà dell’immobile da destinare alla locazione; |
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CAPO III - OBBLIGHI E VINCOLI IN CAPO ALLE ATER E AI LOCATARI DEGLI ALLOGGI |
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Art. 30 - Vincoli di destinazione in capo alle Ater1. |
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Art. 31 - Obblighi dei locatari di alloggi Ater1. I locatari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell’alloggio e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna dello stesso, salvo proroga concessa dall’Ater a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine. |
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Art. 32 - Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi1. |
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Art. 33 - Successione nel contratto di locazione1. In caso di morte del locatario o aspirante tale, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del deceduto i soggetti nell’ordine di seguito indicati, che alla data del decesso risultino conviventi e componenti il nucleo familiare del deceduto e siano in possesso, alla data dell’istanza di subentro, dei requisiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere c), d), e) ed e-bis): |
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Art. 34 - Trasferimento del contratto di locazione1. In caso di trasferimento della residenza del locatario, avvenuto a seguito di abbandono dell’alloggio, di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell’unione civile o della convivenza di fatto, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del trasferito i soggetti nell’ordine di seguito indicati, che alla data del trasferimento della residenza risultino conviventi e componenti il nucleo familiare del trasferito e siano in possesso, alla data dell’istanza di subentro, dei requisiti di cui al |
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Art. 35 - Controlli e verifiche1. L’Ater effettua la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei co |
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TITOLO IV – INCENTIVI A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI E DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI |
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CAPO I – FORMA E MISURE DEGLI INCENTIVI, REQUISITI DEI BENEFICIARI |
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Art. 36 - Forma degli incentivi1. Gli acquirenti o assegnatari degli alloggi realizzati dai soggetti attuatori di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b), c), d) ed e) in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione con il Programma regionale delle politiche abitative di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 1/2016, in possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 17 e dell’articolo 38, possono richiedere contributi in conto capitale da liquidare in unica soluzione a sostegno dell’acquisizione in proprietà della prima casa. 2. |
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Art. 37 - Maggiorazioni1. In osserv |
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Art. 38 - Requisiti dei beneficiari1. I contributi di cui all’articolo 36 e le maggiorazioni di cui all’articolo 37 sono concessi agli acquirenti o assegnatari degli alloggi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17 e delle eventuali condizioni di debolezza sociale o economica di cui all’articolo 18, comma 2, fatto salvo quanto diversamente disposto ai commi 2, 4 e 5 e con riferimento temporale alle date indicate all’articolo 19. |
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CAPO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO |
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Art. 39 - Procedimento1. I contributi di cui all’articolo 36 e le maggiorazioni di cui all’articolo 37 sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai |
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Art. 40 - Presentazione della domanda1. La domanda di contributo, redatta su apposito modulo approvato dalla Direzione regionale competente e in regola con la normativa fiscale sul bollo, deve essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, entro i termini di seguito indicati, pena la sua inammissibilità: a) prima della stipula del contratto di assegnazione degli alloggi, per le iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie; b) prima della stipula del contratto di compravendita, per |
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Art. 41 - Registrazione della domanda1. La domanda inviata alla Regione, o a |
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Art. 42 - Prenotazione delle risorse1. Con decreto del Direttore di servizio competente sono prenotate le risorse per l’ammissio |
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Art. 43 - Concessione del contributo1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, a seguito dell’ammiss |
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Art. 44 - Documentazione per la determinazione e l’erogazione del contributo1. Nel caso delle iniziative poste in essere dalle cooperative edilizie, entro il termine perentorio di un anno dalla data di ultimazione dei lavori il richiedente fa pervenire alla Regione, o al soggetto dalla stessa a ciò delegato, l’atto di assegnazione in proprietà dell’alloggio. |
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Art. 45 - Determinazione ed erogazione del contributo1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, controlla la documentazione presentata e la corrispondenza della stessa con i dati indicati nella domanda e nella concessione e provvede, entro novanta giorni dalla sua ricezione, alla determinazione dell’importo del contributo ovvero all’avvio della procedura |
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CAPO III - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI |
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Art. 46 - Obblighi dei beneficiari1. In attuazione dell’articolo 30, comma 1 della legge regionale 1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine stabilito dall’articolo 44, commi 1 e 2. |
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Art. 47 - Conseguenze del mancato rispetto degli obblighi1. |
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Art. 48 - Successione nell’immobile1. In caso di morte del richiedente il contributo o del beneficiario, il contributo si trasferisce e viene erogato all’erede che acquisisce l’intera proprietà dell’alloggio purché in possesso, con riferimento alla data dell’istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui al combinato disposto dell’articolo 17, comma 2, lettere c), e) ed e-bis) e dell’articolo 38. N26 |
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Art. 49 - Trasferimento del contributo1. In caso di trasferimento della residenza del richiedente il contributo o del beneficiario, avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale ovvero di scioglimento dell’unione civile o della convivenza di fatto, il contributo si trasferisce e viene erogato al coniuge o ad una delle parti dell’unione civile o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso, con riferimento all’istanza di subentro, dei requisiti soggettivi di cui al combinato disposto dell’articolo 17, comma 2, lettere c), e) ed e-bis) |
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Art. 50 - Controlli e verifiche1. La Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato, effettua la vigilanza ed il controllo, anche |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 51 - Norma di rinvio1. |
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Art. 52 - Disposizioni transitorie1. N8In sede di prima applicazione la Giunta regionale determina la data a partire dalla quale è |
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Art. 53 - Entrata in vigore1 |
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Allegato A - Schema tipo della convenzione per la realizzazione delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili, finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all’assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata, di cui all’articolo 17 della Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) (riferito all’articolo 3 del regolamento)
REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
L’anno . . . . . . . . . . . . . , il giorno . . . . . . . . . . . . . del mese di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . davanti a me (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sono presenti i signori: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome, cognome, domicilio o residenza), che dichiara/no di intervenire nel presente atto in nome e per conto del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . , come risulta (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nome, cognome, residenza, codice fiscale), che dichiara/no di intervenire nel presente atto nella sua/loro qualità di (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (citare anche eventuali procure o atti equipollenti) del (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Detti comparenti, cittadini . . . . . . ., della cui identità personale e suddetta veste rappresentativa, io Notaio/Segretario comunale sono certo, fatta rinuncia d’accordo tra di loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni (6), mi richiedono di ricevere nei miei rogiti la seguente
CONVENZIONE
per la realizzazione di un’iniziativa di edilizia residenziale pubblica convenzionata, così come successivamente descritta, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia) e dell’articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1, (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)
PREMESSO
CHE il/la (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , d’ora in avanti denominato soggetto attuatore, ha presentato il giorno . . . . . . . . . . . al Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . . istanza di convenzionamento per la realizzazione dell’iniziativa di acquisto/costruzione/recupero degli immobili censiti in catasto nel Comune censuario di . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sezione urbana . . . . . . , foglio . . . . . . . , particella . . . . . . , sub . . . . . . (eventuali riferimenti al sistema tavolare ove vigente), finalizzata alla realizzazione di . . . . . . alloggi da destinare alla vendita/all’assegnazione/alla locazione in regime di edilizia convenzionata; CHE il soggetto attuatore è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo . . . . . . (7) del regolamento di attuazione dell’articolo 17 della legge regionale 1/2016, d’ora in avanti denominato regolamento; CHE il progetto dell’intervento è conforme alle disposizioni di legge e alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi; CHE, in relazione al progetto dell’intervento, è stato rilasciato il permesso di costruire in data . . . . . . . protocollo . . . . . . . /il soggetto attuatore si impegna a presentare la segnalazione certificata di inizio attività/la denuncia di inizio attività entro i termini stabiliti dal presente atto; CHE lo stesso soggetto attuatore ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni previste dall’articolo 31 della legge regionale 19/2009; CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. . . . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . , è stata definita l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 della legge regionale 19/2009; Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, le parti - nelle qualità dianzi specificate - convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto della convenzione 1. Il soggetto attuatore si impegna, in conformità alle disposizioni contenute nella presente convenzione, a realizzare l’iniziativa di edilizia convenzionata con l’osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli. L’iniziativa verrà realizzata sui terreni/sugli edifici posti in località . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., censiti in catasto nel Comune censuario di . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sezione urbana . . . . . . , foglio . . . . . . . , particella . . . . . . ; sub . . . . . . (eventuali riferimenti al sistema tavolare ove vigente) di cui alle premesse. 2. Il soggetto attuatore detiene la disponibilità degli immobili in oggetto, sotto forma di diritto di proprietà/di diritto di superficie/di accordo di gestione di durata non inferiore a quella della convenzione con il proprietario (8), come risulta da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . allegato sub . . . . . . al presente atto. 3. Il soggetto attuatore garantisce la libertà degli immobili da oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli ed iscrizioni ipotecarie, nonché diritti a favore di terzi che possano in qualsiasi modo limitare la proprietà del bene, se non finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa, e dichiara di aver preso visione dei terreni destinati alla costruzione/edifici destinati al recupero/all’acquisto, di aver valutato tutte le limitazioni di natura pubblica o privata che ne vincolano l’utilizzo e tutte le circostanze che possono influire sull’onerosità e sull’andamento dei lavori, ivi comprese le caratteristiche geotecniche dei terreni/statiche degli edifici, gli accessi al cantiere, gli approvvigionamenti, gli allacciamenti ai pubblici servizi e quant’altro possa determinare il prezzo degli alloggi. 4. L’iniziativa ha per oggetto l’acquisto/la costruzione/il recupero di n. . . . . . alloggi, contrassegnati con le lettere/i numeri da . . . . . . a . . . . . . nelle tavole progettuali/nelle planimetrie allegate sub . . . . . . al presente atto.
Art. 2 - Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi 1. Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi che il soggetto attuatore intende acquistare/costruire/recuperare corrispondono a quanto indicato nell’allegato I, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. L’intervento edilizio di recupero è classificato come ristrutturazione edilizia di cui all’art. 4, comma 1, lettera c) (ovvero) ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) (ovvero) restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 4, comma 2, lettera c) (ovvero, per le sole iniziative poste in essere dalle Ater) manutenzione straordinaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b) della legge regionale 19/2009, al quale sono associati lavori di ampliamento di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) della stessa legge regionale 19/2009 (eventuale).
Art. 3 - Determinazione delle componenti il prezzo degli alloggi 1. Il prezzo massimo iniziale a metro quadrato di superficie complessiva (Sc) delle unità immobiliari è costituito dai seguenti addendi: a) euro/mq. . . . . . . . . . . . . quale costo di costruzione, determinato secondo quanto stabilito nell’allegato II, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, alla data del . . . . . . . . . . . . . . . e con l’eventuale applicazione degli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, così come precisato all’articolo 5; b) euro/mq. . . . . . . . . . . . . quale costo delle aree edificatorie/degli edifici da recuperare, pari al . . . . . . . . . . . . . . . . (massimo 50) per cento del costo di costruzione, calcolato sulla base del valore unitario definito ai sensi dell’articolo 29, comma 5 della legge regionale 19/2009 e determinato sulla base dei criteri e parametri di cui all’allegato II; (ovvero) b) euro/mq. . . . . . . . . . . . . quale costo delle aree edificatorie/degli edifici da recuperare, così come definito in occasione del trasferimento della proprietà degli immobili in questione avvenuto nel quinquennio anteriore alla data della stipula della presente convenzione, come risulta da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (atto dimostrante il trasferimento della proprietà e il pagamento del relativo corrispettivo) allegato sub . . . . . . al presente atto; c) euro/mq. . . . . . . . . . . . . quale costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, determinato sulla base della deliberazione del Consiglio comunale n. . . . . del . . . . . . . . . , con la quale è stata definita l’incidenza di detti oneri (9); d) euro/mq. . . . . . . . . . . . quale costo delle spese generali, di progettazione e collaudo, oneri fiscali e di finanziamento, determinato tenendo conto dei criteri e dei parametri indicati nell’allegato II. 2. Il prezzo così determinato potrà variare, con specifico atto di modifica della convenzione, in relazione a: a) varianti al progetto originario che modifichino il costo delle opere di urbanizzazione da realizzare da parte del soggetto attuatore; b) varianti al progetto originario che modifichino la superficie complessiva (Sc) dell’intervento di una percentuale superiore al 10 per cento e comunque entro e non oltre i limiti consentiti. In tal caso, il prezzo a metro quadrato di superficie complessiva sarà rideterminato come somma degli eventuali nuovi costi di cui alle lettere a) e c) e, in proporzione ai precedenti, quelli di cui alla lettera d) del precedente punto 1.
Art. 4 - Modalità di determinazione del prezzo/costo iniziale di prima cessione degli alloggi 1. Il prezzo/costo iniziale di prima vendita/assegnazione (10) di ogni unità immobiliare è determinato moltiplicando il prezzo a metro quadrato per la superficie complessiva (Sc) dell’unità immobiliare. Esso è riferito ad un piano mediano ideale dell’edificio e potrà variare in funzione del piano, dell’esposizione, della luminosità, della veduta e della funzionalità in misura complessivamente non superiore o inferiore al 10 per cento del valore sopra indicato, con proporzione all’altezza del piano o alle altre caratteristiche e fermo restando il prezzo globale dell’edificio. 2. Il prezzo così determinato comprende ogni onere, anche imprevisto, che dovesse insorgere anche successivamente alla consegna dell’alloggio e comunque fino all’atto definitivo di cessione/assegnazione. A tale prezzo si sommano le eventuali migliorie apportate su richiesta dell’acquirente/assegnatario, regolarmente fatturate e quantificate preliminarmente in modo analitico. Tali migliorie non possono superare il prezzo/costo di cessione di cui al presente articolo di più del 10 per cento; in caso contrario verranno applicate le sanzioni di cui all’articolo 22. 3. La superficie complessiva (Sc) è costituita dalla somma della superficie utile abitabile (Su), della superficie non residenziale (Snr) e della Superficie parcheggi (Sp), come definite nell’allegato I, tenendo conto che le pertinenze non residenziali (Snr) e (Sp), esclusive e comuni, sono calcolate al 60%. 4. Per effetto di quanto sopra il prezzo medio iniziale di cessi |
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18/11/2024
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