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Circ. Ag. Entrate 24/03/2017, n. 3/E

Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
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Premessa

L’art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16N1 (di seguito: Decreto Legge) prevede che “l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immob

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1. Le modalità di accesso alle banche dati

Come anticipato in premessa, le disposizioni contenute nell’articolo 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del Decreto Legge introducono una specifica esenzione dal pagamento dei tributi specialiN5 e delle tasse ipotecarieN6 normalmente dovuti per le consultazioni catastali (di seguito: visure) e per quelle ipotecarie (di seguito: ispezioni).

L’esenzione in esame è prevista con espresso riferimento alle richieste effettuate “in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”, da cui la definizione corrente di “consultazioni personali”.

Con l’emanazione del citato provvedimento 2 agosto 2016, è stato completato il quadro che consente l’erogazione del servizio sia tramite i canali Entratel e Fisconline, che presso gli uffici, come di seguito illustrato.


1.1 Tramite i servizi telematici

L’accesso telematico al servizio di consultazione “personale” è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle credenziali fiscali che l’Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline.

In particolare:

- le persone fisiche possono accedere direttamente ai servizi Fisconline/Entratel mediante le credenziali di autenti

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2. I documenti consultabili

Con la circolare n. 4/T del 2012, sopra citata, è stato già chiarito quali consultazioni si considerano “personali”, specificando fra l’altro che il previsto requisito è correlato, per quanto concerne le visure catastali, alla circostanza che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catastoN13 e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.

Si ricorda, a tale proposito, che, quando vengono posti in essere atti che danno origine al trasferimento di diritti censiti in catasto, vi è l’obbligo di richiedere le conseguenti volture, obbligo che, nei casi di trasferimenti per causa di morte, deve essere assolto da coloro che sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di successioneN14.

Per quanto concerne le ispezioni ipotecarie, il requisito soggettivo si ricava dalla circostanza che, nei registri immobiliariN15, il Richiedente risulta l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà - o di altro diritto reale di godimento - sul bene cui l’ispezione è riferita.

Per individuare la “titolarità attuale”, di norma, si avrà riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del Richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile (in quanto, in tale ipotesi, la titolarità attuale del be

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