IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400R, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);
Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007R, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 7, il quale prevede che: «Gli Stati membri provvedono ad ultimare e pubblicare i Piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152R, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, la parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;
Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;
Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;
Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale», nonché articoli 57 e 66, concernenti le modalità di adozione e approvazione del Piano di bacino distrettuale;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208R, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», convertito, c