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L. R. Calabria 24/12/2001, n. 38

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale.
Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 novembre 2002 n. 48, del 11/05/2007 n.9, del 29/12/2010 n.34
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[Premessa]



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Art. 1 - (Finalità)

1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l’assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale in attuazione dell&rsqu

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Art. 2 - (Natura giuridica dei Consorzi)

1. I Consorzi sono Enti pubblici economici costituiti per la promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento d’attività produttive.

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Art. 3 - (Statuto)

1. Lo statuto disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

a) l’ammon

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Art. 4 - (Articolazione organizzativa dei Consorzi)

1. Il Regolamento del personale di cui al successivo articolo 8 lettera b) individuerà le funz

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Art. 5 - (Organi)

1. Sono organi dei Consorzi di sviluppo industriale:

a) l’Assemblea gen

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Art. 6 - (Principi generali relativi agli organi consortili)

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo statuto nel rispet

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Art. 7 - (Assemblea generale)

1. L’Assemblea generale è composta dai legali rappresentati dei soggetti consorziati o loro delegati.

2. L’Assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:

a) adotta lo statuto e le modificazioni a ma

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Art. 8 - (Comitato direttivo)

N2 “1. «Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero di tre membri»N3 di cui uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale. I Presidenti in carica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le Assemblee generali per l’adeguamento degli statuti. Le Assemblee sono altresì convocate entro 30 giorni dalla data di modifica degli statuti per l’elezione dei nuovi Comitati Direttivi. Decorsi inutilmente i predetti termini, agli adempimenti in questione provvedono, in via sostitutiva, commissari ad acta nominati dalla Giunta regionale”.

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Art. 9 - (Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale a scrutinio segreto e a maggioranza as

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Art. 10 - (Il Direttore)

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le dispo

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Art. 11 - (Il Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e

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Art. 12 - (Funzione dei consorzi)

1. I Consorzi di sviluppo industriale, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche;

d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuo

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Art. 13 - (Deleghe alle Province)

1. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all’articolo 2, commi 11 bis e

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Art. 14 - (Programmi di attività)

1. I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che ci conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

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Art. 15 - (Bilanci e piani economico-finanziari dei Consorzi)

1. Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la le

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Art. 16 - (Capitale e mezzi finanziari)

1. Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attiv

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Art. 17 - (Funzioni della Regione)

1. La Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche attraverso i Consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione

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Art. 18 - (Controllo e vigilanza)

1. Il controllo interno sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei revisori dei conti.

2. La vigilanza sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla Giunta regionale, anche mediante l’acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle pr

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Art. 19 - (Diritto all’informazione dei Consiglieri regionali)

1. I Consorzi di sviluppo industriale recepiscono l’articolo 8, terzo comma, dello statuto dell

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Art. 20 - (Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale)

1. I consorzi, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all’articolo 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quella di cui all’articolo 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell’8 agosto 1995, n. 341 nonché quelle di cui all’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, R all’articolo 26 del decreto legislativo n. 112/98 e all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, R nel quadro della programmazione generale e di settore

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Art. 21 - (Aree industriali ecologicamente attrezzate)

1. Per le aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare l

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Art. 22 - (Conferenza dei servizi)

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale)

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Art. 23 - (Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione)

1. I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.

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Art. 24 - (Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture)

1. La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l’esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell’ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è pr

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Art. 25 - (Filiere produttive)

(Articolo omesso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte Costituzionale)

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Art. 26 - (Norme transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’industria, delibera lo scioglimento degli Organi straordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un Commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

a) alla gestione dei Consorzi;

b) alla redazione dell&rsquo

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Art. 27 - (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti norme:

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Art. 28 - (Norma finanziaria)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge sarà determinato per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l’apposita legge finanziaria di accompag

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