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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 19/05/1997, n. 23
L. R. Basilicata 19/05/1997, n. 23
- L.R. 30/04/2014, n. 8
- L.R. 02/02/2004, n. 1
- L.R. 01/03/2001, n. 8
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione1. La Regione riconosce il territorio montano come risorsa di preminente interesse regionale e ne promuove lo sviluppo integrato e sostenibile, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat |
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Art. 2 - Programmazione ed attuazione degl'interventi speciali per la montagna1. Il piano di sviluppo socio-economico delle Comunità montane costituisce lo strumento di programmazione degli interventi speciali per la montagna. 2. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane provvedono ad adeguare i propri piani di sviluppo socio-economico |
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Art. 3 - Carta della destinazione d'uso del territorio1. Le Comunità montane, insieme al piano di sviluppo socio-economico, provvedendo a formare la carta di destinazione d'uso del proprio territorio, individuandone gli indirizzi fondamentali di organizzazione, con il supporto ed il coordinamento della Regione. |
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Art. 4 - Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le Comunità montane, procede al censimento delle organizza |
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TITOLO II - Interventi speciali |
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Art. 5 - Azioni di tutela e valorizzazione ambientale1. Le Comunità montane attuano le azioni di tutela e valorizzazione ambientale in aderenza alla vigente normativa in materia di piani paesistici ed in conformità con i piani di bacino a rilevanza regionale ed interregionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti nel piano di sviluppo socio-economico e possono comprendere anche i territori montani limitrofi, non ricadenti nella Comunità montana, che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico. |
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Art. 6 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio forestale1. Le Comunità montane, singole o associate, d'intesa con gli altri Enti interessati, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale mediante le seguenti forme: a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati; b) accordi di programma con Enti pubblici; c) la costituzione di |
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Art. 7 - Azioni di rianimazione demografica e sociale1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunità montane possono concedere contributi per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attività economica, da comuni non montani a comun |
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Art. 8 - Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 97/1994, la Regione e la Cassa per la Formazione della Proprietà contadina, istituita con D.Lgs. 5 marzo 1948, n. 121, accordano la pre |
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Art. 9 - Tutela dei prodotti tipici e della produzione lattiera1. I prodotti tipici dei territori montani ai quali è stata riconosciuta la "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del Reg. CEE 2081/92, sono segnalati al competente Ministero delle Risorse agricole, |
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Art. 10 - Artigianato e mestieri tradizionali1. Le Comunità montane promuovono e sostengono lo sviluppo delle attività artigianali e dei mestieri tradizionali da considerare come espressione tip |
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Art. 11 - Turismo rurale in ambiente montano1. Le Comunità montane concorrono a tutelare e valorizzare le potenzialità produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, finalizzandole allo sviluppo del turismo |
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Art. 12 - Trasporti e viabilità locale1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti compresi negli altri comuni montani, nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia idoneo a fornire una risposta adeguata ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunità montane su delega dei comuni provvedono ad organi |
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Art. 13 - Servizio scolastico e promozione culturale1. I comuni e le Comunità montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibr |
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TITOLO III - Disposizioni varie |
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Art. 14 - Gestione associata dei servizi pubblici locali1. Ai sensi dell'art. 11 della legge n. 97/1994 ed al fine di favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, le Comunità montane indicano nell'ambito dei propri piani operativi annuali le iniziative che intendono assumere riguardo: |
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Art. 15 - Strumenti di assistenza e coordinamento. Lo Sportello per la montagna1. Nell'ambito della Conferenza permanente delle autonomie, di cui alla L.R. n. 17/1996, viene istituito un Comitato di coordinamento e di monitoraggio con il compito di promuovere la più efficace integrazione delle funzioni dei soggetti istituzionali e delle iniziative dei soggetti privati coinvolti nella attuazione dei programmi della presente legge. |
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Art. 16 - Classificazione dei terreni montani. Individuazione fasce altimetriche. Norma di rinvio1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento legislativo, la Regione, sentiti gli enti locali interessati e la |
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Art. 17 - Fondo regionale per la montagna1. È istituito il Fondo regionale per la montagna, la cui disponibilità finanziaria è assicurata da: a) la quota di competenza regionale del "Fondo nazionale per la montagna" di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994; |
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Art. 18 - Direttiva d'attuazione |
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Art. 19 - Norma transitoria1. Al fine di procedere all'aggiornamento dei propri piani di sviluppo socio-economico, alla redazione dei relativi programmi annuali operativi ed alla |
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Art. 201. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farl |
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