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Regolam. R. Puglia 12/12/2011, n. 26

Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 26/05/2016, n. 7
- L.R. 30/12/2016, n. 40
- Reg. R. 07/02/2017, n. 1
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Campo di applicazione e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni dell’art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, R "la gestione"N3 di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installaz

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni del D. Lgs 152/2006:

a) abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;

b) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

c) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

e) agglomerato: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali

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Art. 3 - (Acque reflue assimilate alle domestiche)

1. Ai fini della "gestione delle acque reflue"N3, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a quelle indicate all’art. 101, comma 7 N1, del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dalle attività produttive elencate di seguito:

a) attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b) allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate;

c) stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento (con eventuale realizzazione di un impianto di disinfezione, qualora venga richiesta specificame

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CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE


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Art. 4 - (Principi generali)

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a t

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Art. 5 - (Calcolo degli abitanti equivalenti)

1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati in base al numero degli abitanti equivalenti (nel seguito A.E) da servire. Il concetto di abitante equivalente viene utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.

2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri: richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) ai sensi dell&rsqu

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Art. 6 - (Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti)

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal presente regolamento ed indicati nella tabella B - Allegato 2.

2. Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico.

3. I valori limite di emissione allo scarico previsti dalla tabella B - Allegato 2 al presente regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell’insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo)

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CAPO III - REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE


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Art. 7 - (Disposizioni generali)

1. Tutti gli scarichi oggetto del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati.

2. "Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59"N7 la domanda di autorizzazione agli scarichi è presentata all’autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R

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Art. 8 - (Autorizzazione allo scarico)

1. L’autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale.

2. L’autorizzazione può prevedere un periodo provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico, per la messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superare il limite di 120 giorni, prorogabili, in via eccezionale, su valutazione dell’autorità competente conseguente a motivata richiesta. L’autorità competente potrà altresì stabilire, nell’atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

3. L’autorizzazione allo scarico viene concessa al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei modi di legge) corredata della documentazione di cui all’Allegato 5. Per scarichi esistenti provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., detta documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione. Tali analisi, qualora l&rsquo

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Art. 9 - (Prescrizioni dell’autorizzazione)

1. L’autorizzazione contiene i seguenti obblighi minimi per il titolare dello scarico:

a) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;

b) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;

c) obblig

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Art. 10 - (Revoca dell’autorizzazione)

1. Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.

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Art. 10-bis - (Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue)

N9

1. Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni, salvo che nelle aree incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di tutela delle Acque non ancora servite da pubblica fognatura in esercizio. Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché per le nuove costruzioni di cui sopra, di consistenza fino a 20 AE, qualora risulti manifesta l’impossibilità tecnica di provvedere all’adeguamento o di realizzare l’impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato — il deposito temporaneo delle acque reflue. N19

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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI


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Art. 11 - (Vigilanza e Controllo)

1. Prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche "di consistenza superiore a 50 A.E."N7, l’ente concedente accerta il possesso dell’autorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente.

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Art. 12 - (Sanzioni)

1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste

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Art. 13 - (Norme finali e di rinvio)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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Allegato 1 - Tab. A - Reflui assimilabili alle acque reflue domestiche

N10


Acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura.

Valori limite di emissione del refluo, a monte di ogni trattamento depurativo, per l’assimilabilità alle acque reflue domestiche

Parametro/sostanza

unità di misura

valore limite di emissione

-------------------------------------------------

------------------

---------------------------------------------

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Allegato 2 - Tab. B - Limiti allo Scarico per Insediamenti fino a 2.000 A.E.

Tipologia insediamento isolato

Consistenza AE

Fattore di occupazione

Recapito finale

Trattamenti consigliati di cui alla Tab. CN12

Limiti allo scarico


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Allegato 3 - Tab. C - Trattamenti Appropriati per Insediamenti fino a 2.000 A.E.

Sistema di Trattamento/Classe di consistenza e recapito

A

B

C

D

E

F

1

Fossa Imhoff + Subirrigazione drenata con trincea a fondo impermeabile

X

X





2

Fossa Imhoff + Subirrigazione fitoprotetta

X

X





3

Fossa Imhoff + Subirrigazione fitoprotetta e drenaggio



X




5

Fossa Settica + Trincea disperdente



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Allegato 4 - Tipologie Impiantistiche adottabili come Trattamenti Appropriati - Specifiche tecniche

I trattamenti appropriati, in conformità alle indicazioni dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, devono essere individuati con l’obiettivo di:

a) rendere semplice la manutenzione e la gestione;

b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico;

c) minimizzare i costi gestionali.

Tali trattamenti, in funzione dei rendimenti depurativi da raggiungere, devono garantire il trattamento primario o secondario dei reflui, tramite l’adozione della più idonea soluzione tecnica.

Gli impianti di trattamento appropriato, al fine di assicurare il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e di quelli aspecifica destinazione, devono rispettare le seguenti condizioni:

- garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;

- essere dimensionati e realizzati a regola d’arte nel rispetto delle indicazioni di cui alle tabelle B - Allegato 2 e C - Allegato 3;

- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento.


1. TRATTAMENTI PRIMARI N13


Le principali tecnologie che realizzano il trattamento primario dei reflui, adottabili nell'ambito dei trattamenti appropriati, così come previsti dalla precedente Tabella C, sono:

- Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere

- Fosse settiche di tipo IMHOFF

Con l'adozione delle soluzione tecniche sopra elencate si ottiene la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dal refluo oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso, olio, sapone ecc. In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione del liquame riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche può andare incontro a digestione anaerobica e deve essere periodicamente asportato mediante autospurgo.

Per il corretto funzionamento dell'impianto, la capacità delle fosse e pozzetti viene calcolata in base al numero di AE.


1.1. Fosse settiche di tipo tradizionale

Il trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione secondaria poiché i rendimenti depurativi in ordine all'abbattimento del BOD5 e della carica batterica sono piuttosto modesti attestandosi sul 30-40%. I liquami effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale condizione rende indispensabile sottoporre l'effluente ad un processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione. Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrate. Si deve inoltre prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno inoltre essere dotate di pozzetto con accesso dall'alto per l'ispezione della vasca e l'estrazione dei fanghi. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o altra fonte di estrazione/approvvigionamento di acqua potabile interrate.

Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente prevedendo un tempo di detenzione pari ad almeno 12 ore e considerando un ulteriore volume per l'accumulo dei fanghi prodotti (5-10 litri per utente). L'estrazione del fango e della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno in funzione delle dimensioni della fossa.


1.2. Fosse settiche di tipo IMHOFF

Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc; sono caratterizzate dalla presenza di due comporti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili. L'ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione.

II dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti criteri:


Principali elementi per il dimensionamento

N. utenti (AE)

Volume Sedimentazione (mc)

Volume Digestione (mc)

fino a 30

1

4

da31a50

2

6


In particolare, le dimensioni saranno determinate in maniera proporzionale al numero degli utenti.

Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento.

Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub irrigazione."


2. TRATTAMENTI SECONDARI

Di seguito si riportano i più usuali tipi di impianti che realizzano il trattamento secondario dei liquami provenienti da attività domestica e/o assimilabile . Tali trattamenti, posti a valle di un trattamento primario completano i trattamenti appropriati realizzando un sostanziale abbattimento dei principali inquinanti nonché la chiarificazione dell’effluente di scarico. Sono da privilegiare quei trattamenti secondari che comportano uno scarico in acque superficiali. L’immissione di scarichi sia pure depurati nei primi strati del suolo deve essere limitata ai casi non trattabili diversamente.

Comunque, per la definizione dei massimi volumi scaricabili, restano vincolanti le capacità di assorbimento del terreno. Per cui si ritiene necessario per una corretta valutazione dei progetti dei sistemi depurativi, richiedere anche una Relazione Geologica che definisca:

- la stabilità dell’impianto

- la permeabilità del suolo

- l’interazione tra impianto e suo scarico con la falda acquifera

- la presenza di pozzi per approvvigionamento idrico

- il recettore ultimo dello scarico


2.1. Sub - Irrigazione

Questo sistema, applicato all’effluente di una vasca IMHOFF o di una fossa settica, consente sia lo smaltimento che una ulteriore depurazione, sfruttando le capacità depurative del terreno: meccaniche, chimiche, biologiche.

L’assorbimento, la degradazione biologica ed infine la dispersione del liquame avviene senza contatti diretti con l’atmosfera ed all’interno di una trincea di dispersione, evitando dunque problemi di natura igienica quali le esalazioni moleste e gli impaludamenti.

A monte della rete di sub-irrigazione è previsto un sifone di cacciata, in modo che vengano convogliate, seppur in maniera intermittente, portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema. La condotta di adduzione a tale dispositivo dovrà avere pendenza minima del 0,5%.

Tale metodologia è applicabile a terreni naturali permeabili con falda acquifera sufficientemente profonda.

Caratteristiche cost

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Allegato 5 - Documentazione da allegare alla Domanda di Autorizzazione

Il titolare dello scarico deve presentare all’autorità competente una domanda di autorizzazione corredata dal

1) “Progetto del Sistema di Trattamento-Smaltimento” contenente i documenti sotto elencati (in formato cartaceo e digitale).

a. Relazione tecnica, nella quale siano indicati:

- stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;

- calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare

- calcoli di dimensionamento;

- schemi di flusso

- numero di punti di scarico;

- localizzazione dei pu

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Allegato 6 - Documentazione da allegare alla comunicazione

N16

In caso di deposito temporaneo delle acque reflue, il produttore del refluo deve inoltrare all'autorità competente una comunicazione corredata da:

1) "Progetto del sistema di deposito temporaneo" contenente i documenti sottoelencati (in formato cartaceo e digitale).

a. Relazione tecnica asseverata, nella quale siano indicati:

- le motivazioni di ordine tecnico che rendono impossibile l'adeguamento% la realizzazione di un sistema di trattamento appropriato nonché l'allacciamento alla rete fognaria;

- calcolo del carico idraulico e inquinante da stoccare;

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