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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 17/01/2017, n. 1
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/06/2024, n. 8
- L.R. 28/04/2022, n. 8
- L.R. 20/03/2020, n. 1
- L.R. 22/10/2018, n. 8
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Art. 1 - (Finalità e ambito di applicazione)1. La presente legge disciplina, nel rispetto della normativa statale vigente, gli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi connessi al completamen |
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Art. 2 - (Omessa presentazione del progetto degli interventi)1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dello stesso |
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Art. 3 - (Integrazione documentale)1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che non hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta dal Comune per il rilascio della concessione contributiva entro i termini stabiliti, ancorché sia intervenuto un provvedimento di decadenza, possono presentare al Comune competente tale documentazione, comprensiva degli atti autorizzativi necessari per l'esecuzione dell'intervento, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal contributo. Nel caso in cui tal |
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Art. 4 - (Inizio e ultimazione dei lavori)1. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, devono iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ultimarli entro i successivi trentasei mesi. N9 2. Coloro che, pur avendo regolarmente iniziato i lavori, non li hanno ultimati entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, devono ultimarli entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. N10 3. Qualora nel corso dei lavori si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria o dal Comune, il periodo di sospensione dei lavori non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dall’articolo 3, comma 4 e dai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dello stesso |
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Art. 5 - (Attività di controllo sugli interventi dei privati)1. L'attività di verifica e controllo in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti è effettuata dal Comune. 2. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comune competente l'elenco dei procedimenti non ancora conclusi, oggetto di verifica e controllo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180. 3. Il Comune entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'elenco di cui al comma 2, comunica alle strutture regionali competenti lo stato di ciascun procedimento concessorio. 4. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, espletate le attività di cui all’articolo 13, comma 1, dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998, abbiano provveduto all'erogazione del saldo del contributo, il procedimento di verifica di cui all'articolo 13, comm |
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Art. 6 - (Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)1. I Presidenti dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. 6/1998 trasmettono al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio, approvata dall'assemblea dei consorziati, entro il termine peren |
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Art. 7 - (Misure su particolari tipologie di interventi)1. Il termine per l'avvio delle attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse previste dai progetti di sviluppo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2005, n. 1036 (Eventi sismici 1997 - l.r. n. 30/1998, art. 4, comma 3-ter, lettera c), fascia N all'interno del P.I.R. Definizione delle risorse. Priorità e procedure.), già prorogato con deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 572 (Eventi sismici 199 |
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Art. 8 - (Utilizzo delle risorse)1. Le risorse assegnate con il programma finanziario previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.l. 6/1998, per il recupero del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 1997 e non utilizzate dal Comune per il verificarsi delle cause di decadenza di cui |
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Art. 9 - (Programmazione e rendicontazione opere pubbliche)1. N14 Gli enti assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), all’articolo 3, comma 1, ad eccezione dell'edilizia residenziale privata, e all’articolo 8, comma 3, del d.l. 6/1998, devono provvedere, pena la revoca del finanziamento, alla presentazione alla Regione dei progetti esecutivi approvati delle opere, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento. N13 2. Per gli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente |
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Art. 10 - (Disposizioni inerenti gli eventi sismici 1979 e 1982-1984)1. Il Comune che non ha provveduto alla erogazione a saldo del contributo entro i termini di cui dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), o entro i termini di cui all’articolo |
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Art. 11 - (Ulteriori disposizioni)1. Il Comune, qualora l'azione giudiziaria di recupero dei crediti vantati verso il beneficiario del contributo abbia avuto un esito infruttuoso, adotta un provvedimento motivato di archiviazione del procedimento concessorio e lo trasmette alla Regione. In questi casi, la Regione non avvia azioni di recupero del contributo trasferito al Comune interessato. 2. È istituito un apposito fondo regionale al fine di finanziare le somme non recuperate dai Comuni ai privati nei casi di cui al comma 1 . 3. È istituito un apposito fondo regionale al f |
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Art. 12 - (Modificazioni e integrazioni all’art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)1. Al comma 3 quater dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, le parole: ", previo parere della competente commissione consiliare," sono soppresse e dopo le parole: "per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3 ter" sono aggiunte le seguenti: "nonché per le unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all’ar |
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Art. 13 - (Sostituzione dell’art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)1. L’articolo 8 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi) 1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi, nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito ai Comuni qualora si sostituiscano agli aventi diritto. 2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo. 3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi sostitutivi sono versate alla Regione. |
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Art. 14 - (Modifica all’art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - (Modifica all’art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)1. Al comma 1-bis dell'articolo 25 della l.r. 30/1998, le parole: |
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Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - (Sostituzione dell’art. 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)1. L’articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è sostituito dal seguente: “Art. 52 (Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica) 1. I prefabbricati in legno e in calcestruzzo realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 46, comma 1 anche con fondi di ERS pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei Comuni in cui sono situati. I Comuni provvedono alla loro manutenzione e li destinano a strutture per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie. 2. Fatta salva la pronta disponibilità in caso di calamità naturali, i Comuni possono disporre utilizzi provvisori delle strutture di cui al comma 1 per favorire processi di sviluppo turistico e socio - economico delle aree interessa |
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Art. 18 - (Norma finanziaria)1. Per l'attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, compresi i fondi regionali di cui all’articolo 11, si provvede con i finanziamenti di cui all’articolo 15 del d.l. 6/1998, sulla |
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