La deliberazione disciplina le modalità di richiesta di una seconda valutazione preliminare della sostenibilità ambientale per gli edifici destinatari dei premi di volumetria previsti dal Piano Casa, di cui alla L.R. 13/2009 e L.R. 27/2010.
Ora, considerato che la L.R. 27/2010 ha modificato la L.R. 13/2009, aumentando i premi per gli interventi di elevata sostenibilità ambientale, si è ritenuto opportuno prevedere una seconda valutazione preliminare per i soggetti che, già in possesso di valutazione secondo la L.R. 13/2009, intendano usufruire delle premialità della L.R. 27/2010.
Il Disciplinare distingue il caso in cui la seconda valutazione preliminare sia richiesta a lavori iniziati dal caso in cui questa preceda l'inizio dei lavori. Qualora i lavori non siano ancora iniziati, la richiesta della seconda valutazione preliminare è sempre possibile, mentre nel caso in cui i lavori siano già avviati, la richiesta è possibile a patto che non siano iniziati i lavori relativi all’involucro ed agli impianti, che potranno iniziare solo una volta rilasciata la seconda valutazione.
Nel caso di lavori già iniziati, il Direttore dei lavori dovrà obbligatoriamente presentare, allegata alla richiesta di seconda valutazione, una relazione nella quale venga esplicitato ed attestato lo stato generale di avanzamento dei lavori, il mancato inizio dei lavori dell’involucro e degli impianti, la data presunta per l’inizio dei lavori degli impianti e dell’involucro, con impegno a comunicare la data del loro effettivo inizio. Inoltre sugli edifici sottoposti al procedimento di Certificazione ambientale che hanno fatto richiesta di seconda Valutazione preliminare a lavori iniziati è obbligatorio il controllo in cantiere da parte di Arpa Umbria.