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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Puglia 02/12/2005, n. 17
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[Premessa]omissis |
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Art. 4 - (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28)1. Alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 R (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 1 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente: "1. La determinazione delle unità previsionali di base è effettuata con le leggi di approvazione del bilancio. Nuove unità previsionali di base o modifiche e integrazioni delle stesse possono essere apportate con le leggi di variazione e di assestamento"; b) al comma 6 dell’articolo 54 le parole "e la gestione provvisoria del bilancio" sono soppresse; c) al comma 2 dell’articolo 66 le parole "l’articolo 50" e "l’articolo 52" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "l’articolo 49" e "l’articolo 51"; d) al comma 1 dell’articolo 70 la parola "introitato" è sostituita dalla seguente: "introito"; e) il comma 1 dell’articolo 72 è sostituito dal seguente: "1. Eventuali recuperi, revoche o rimborsi di somme precedentemente erogate a favore di soggetti pubblici e privati in esecuzione di trasferimenti vincolati dall’Unione europea o dallo Stato sono introitati al bilancio corrente con imputazione all’originario capitolo di entrata e riassegnati, per l’eventuale riutilizzazione, con deliberazione di Giunta regionale, al competente capitolo di spesa di originaria provenienza del bilancio corrente. I recuperi n |
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Art. 16 - (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 e successive modifiche)1. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 R (Norme per la disciplina dell’attività delle cave), sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva), sono aggiunte, in fine, le s |
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Art. 25 - (Interventi in materia di Lavori Pubblici)1. Per il recupero funzionale di cinema-teatro di proprietà dei Comuni, la Regione assegna con |
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Art. 26 - (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11)1. Al comma 1 bis dell’articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), introdotto dall’articolo 26 (Norma straordinaria contro l’aumento incontrollato dei prezzi) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, le parole "a partire dal 1° dicembre 2005" sono soppresse. |
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