D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 22/12/2016 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 22/12/2016

Adozione del Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


Visto Il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 recante «Modifica del regolamento (CE

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Art. 1.

1. È adottato il Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformit

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Allegato - Piano nazionale delle ispezioni


Introduzione

La problematica dei controlli sulle spedizioni di rifiuti è considerata una priorità nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (di seguito Regolamento), al fine di individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali.

Le spedizioni illegali di rifiuti, infatti, sono causa di considerevoli danni alla salute umana e all'ambiente soprattutto nel caso in cui i rifiuti non vengano recuperati o smaltiti in maniera ambientalmente corretta nei paesi di destinazione.

Le ragioni che spingono un soggetto o un'impresa ad effettuare una spedizione illegale di rifiuti sono di carattere sostanzialmente economico. Notevole, infatti, è il risparmio che può derivare dal fatto che i rifiuti non vengono recuperati o smaltiti in impianti che richiedono elevati requisiti tecnici e che, invece, sono trasportati e smaltiti in Paesi che non possiedono standard ambientali elevati.

Il Regolamento sottolinea con forza l'importanza della cooperazione bilaterale o multilaterale tra Stati membri nell'individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti. Solo attraverso una forte e proficua collaborazione tra le autorità competenti coinvolte dei paesi di spedizione, destinazione e transito è possibile, infatti, trovare una soluzione comune per la risoluzione dei casi di spedizioni illegali di rifiuti.

Nel caso in cui ad essere coinvolto in una spedizione illegale di rifiuti fosse un Paese extra UE, anche la Convenzione di Basilea sul controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento pone l'accento, allo stesso modo, sulla necessità di cooperazione tra le Parti della Convenzione per la gestione e risoluzione dei casi di spedizione illegale.

In tale ultima ipotesi, occorre, quindi, far riferimento anche alle “ Linee guida per l'individuazione, prevenzione e controllo dei traffici illeciti di rifiuti pericolosi” adottate nel dicembre 2002 nel corso della sesta Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea.

In tale contesto, si inserisce il ruolo fondamentale svolto dalle autorità competenti di controllo che, nei perimetri delle proprie competenze stabilite dalla normativa di ciascun Stato membro, devono assicurare il loro supporto e la loro collaborazione alle autorità competenti di spedizione, destinazione o transito coinvolte che si trovano a dover gestire tale tipo di illeciti.

Pertanto, al fine di superare alcune divergenze e lacune riscontrate nell'applicazione del Regolamento tra gli Stati membri, in particolare nell'espletamento dei controlli di cui all'articolo 50 concernente “misure di esecuzione negli Stati membri”, è stato emanato il Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che ha previsto sostanziali modifiche a tale articolo del Regolamento.

Il Piano Nazionale delle Ispezioni (di seguito Piano), quindi, è stato redatto in attuazione del novellato articolo 50 del Regolamento e concorre, insieme ai Piani di ispezione redatti negli altri Stati membri, ad armonizzare a livello europeo le modalità con cui vengono garantite le ispezioni su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché sulle ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento. Lo stesso, inoltre, mira a garantire una pianificazione regolare e coerente di tali ispezioni, mediante un'opportuna valutazione dei rischi ed un adeguato coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.


Cap. 1 - Inquadramento normativo


1.1 Il Regolamento (UE) n. 660/2014 recante “Modifica del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti”

Ai fini del presente Piano, si illustrano di seguito le principali modifiche apportate al Regolamento dal Regolamento (UE) n. 660/2014.

È stato aggiunto il punto 35 bis all'articolo 2 del Regolamento, che definisce come “ispezione”:

“le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento” .

A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 660/2014, il novellato articolo 50 del Regolamento così recita:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.

2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l'altro, ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell'articolo 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

2 bis. Entro il 1° gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»).

I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l'altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d'ispezione figurano i seguenti elementi:

a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;

b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d'ispezione in questione;

c) informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;

d) i compiti assegnati a ciascuna autorità coinvolta nelle ispezioni;

e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le autorità coinvolte nelle ispezioni;

f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e

g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l'attuazione dei piani di ispezione in questione.

I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.

3. le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;

b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l'impianto;

c) alle frontiere dell'Unione; e/o

d) durante la spedizione nel territorio dell'Unione.»

4. Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l'accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

4bis. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l'oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali:

a) riguardanti l'origine e la destinazione della sostanza o dell'oggetto in questione;

b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell'oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

4 ter. Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l'oggetto in questione costituisce rifiuto se:

- le prove di cui al paragrafo 4 bis o richieste ai sensi di altre normative dell'Unione al fine di accertare che una sostanza o oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il periodo specificato dalle autorità stesse, o

- considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano che la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 4 bis, secondo comma, sia insufficiente.

In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell'oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l'autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l'ispezione.

4 quater. Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di

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Allegato I - Flussi di rifiuti prioritari in uscita dal territorio italiano


06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

- 06 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base

07 01 08* altri fondi e residui di reazione

- 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri

07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri

07 07 07* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati

07 07 08* altri residui di distillazione e residui di reazione

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

- 02 rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 07*rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

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