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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 09/08/2011
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- Errata Corrige in B.U del 14/11/2011 n. 265
- D. Min. Interno 03/04/2012
- D. Min. Interno 26/11/2012
- D. Min. Interno 04/06/2014
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[Premessa] |
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PremessaIL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante l'“Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici”; Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS); Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”; Visto il decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, |
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Art. 1 - Campo di applicazione1. Il presente decreto provvede all'individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto |
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Art. 2 - Equiparazione tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 6351. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in calce all'all |
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Art. 3 - Classificazione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti1. I manufatti già riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati: a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo “PETARDO&rd |
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Art. 4 - Modificazioni all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Disposizioni sui depositi di articoli pirotecnici”1. Al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, R sono apportate le seguenti modifiche: al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati: per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata; per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;” la tabella di cui al paragrafo 2 è così sostituita:
al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6”; al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) lettera h), comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifizi pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E”; al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: “q) per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche etc. viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3 del punto 2, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati: per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella soprariportata; per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5; |
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Art. 5 - Modificazioni al capitolo I dell'allegato C al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635Al capitolo I dell'allegato C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modifi |
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Art. 6 - Disposizioni transitorie e finaliFermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente decreto e dalle relative disposizioni in materia di vendita, è consentito, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo smaltimento delle scorte dei prodotti già etichettati, riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, previa comunicazione alla locale Questura, da parte dei fabbricanti e degli importatori, dei quantitativi in giacenza e dei siti di stoccaggio, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data suddetta. Le scorte non smaltite entro i ventiquattro mesi debbono essere distrutte oppure, per essere immesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla nuova classificazione attribuita. N61-bis: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite: a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE: 1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1); 2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco; 3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati: 3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150: • petardi • petardi flash • doppio petardo • petardo saltellante • loro batterie e combinazioni; 3.2) artifici del tipo: • sbruffo • mini razzetto • razzo • candela romana • tubi di lancio (tubi monogetto) • loro batterie e combinazioni; 4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica: 4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250; 4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250; 4.3) bengala a bastoncino; 4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; 4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600; 4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250; 4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250; 4.8) dispositivi lancia coriandoli; 4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250; b) la detenzione, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che puo' avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi. |
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