Con il documento, l’ANAC fornisce chiarimenti interpretativi su alcuni aspetti di particolare rilevanza concernenti le Linee guida ANAC n. 3 sul Responsabile unico del procedimento (Determ. 1096 del 26/10/2016), le quali a loro volta recano “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria”.
In particolare l’ANAC chiarisce che:
- per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016 (22/12/2016), il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni;
- la nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc, e pertanto in tal caso la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima, ferma restando la funzione di coordinamento e controllo da svolgersi da parte del RUP.