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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Dir.R. Veneto 05/12/2016, n. 150
D. Dir.R. Veneto 05/12/2016, n. 150
D. Dir.R. Veneto 05/12/2016, n. 150
D. Dir.R. Veneto 05/12/2016, n. 150
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Dir. R. 25/05/2018, n. 112
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Testo del provvedimentoIl Direttore PREMESSO CHE - in data 24 aprile 2015 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 419 del 31 marzo 2015, con oggetto : " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1."; - la citata DGR n.419/2015, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale relativo al modulo per la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA); - l'art. 33 della l.r.n.11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, presenta al Comune, dopo aver ottenuto la classificazione,13lr0011.html#art32 nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della l n. 241/1990; - il modulo di SCIA deve contenere i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli art. 31, 32, 33 e 34 della l.r. n. 11/2013; - la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'art.34 della l.r.n.11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva; DATO ATTO CHE - non si può presentare una SCIA per una struttura ricettiva, se questa non ha già ottenuto la relativa classificazione dalla Provincia ai sensi dell'art.32 della l.r. n. 11/2013; - i titolari di strutture ricettive extralberghiere, che hanno presentato per esse una denuncia di inizio attività o SCIA prima del 24.4.2015, ai sensi delle abrogate leggi regionali n.33/2002 e n.49/1999, qualora continuino a gestire le suddette strutture in vigenza della attuale l.r.n.11/2013, non devono presentare nuovamente la SCIA, come risulta stabilito dalla lettera b) del comma 4 dell'art.50 della l.r.n.11/2013; |
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Allegato A - Segnalazione certificata di inizio attività SCIA per esercitare attività ricettiva complementareParte di provvedimento in form |
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