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Delib.G.R. Puglia 02/03/2004, n. 153

L.R. 20/00. Ord. P.C.M. 3274/03. Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti. Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi.
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[Premessa]



Assente l'Assessore ai LL.PP. - Difesa del Suolo - Risorse naturali, Dott. Felice Amodio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Unità Operativa Pianificazione ed Emergenze del Settore LL.PP., confermata dal Responsabile della stessa U.O., dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore LL.PP., riferisce quanto segue il Presidente Fitto:

Com'è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 (suppl.) del 08.05.2003 è stata pubblicata l'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, R recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

In data 04.06.2003 è stata, altresì, diffusa, a cura del Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Servizio Sismico Nazionale-, una nota esplicativa dell'ordinanza, finalizzata a chiarire alcuni aspetti applicativi della stessa, nella fase immediatamente successiva alla relativa entrata in vigore.

Successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10.10.2003 è stata pubblicata l'O.P.C.M. n. 3316 del 02.10.2003, recante modifiche ed integrazioni alla precedente O.P.C.M. n. 3274/03. Tali modifiche concernono le sole norme tecniche contenute negli allegati 2, 3 e 4 facenti parte integrante della prima ordinanza.

L'ordinanza 3274/03 ha provveduto, innanzitutto, ad approvare i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" contenuti nell'Allegato 1 alla stessa.

Ha, quindi, provveduto ad approvare le norme tecniche (poi modificate e/o integrate dalla successiva O.P.C.M. n. 3316/03) per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, quelle per il progetto sismico dei ponti, nonché quelle per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, rispettivamente contenuti negli Allegati 2, 3, 4 alla stessa.

Ha, inoltre, sancito che la potestà regionale di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ricadenti nel territorio regionale dovrà essere esercitata sulla base dei criteri approvati e contenuti nell'Allegato 1 alla stessa.

La stessa ordinanza ha, infine, fatto obbligo di procedere alla verifica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché degli edifici e delle opere infrastrutturali rilevanti per le conseguenze di eventuale collasso degli stessi.

Le disposizioni contenute nella richiamata ordinanza 3274/03 dovranno essere applicate anche sul territorio regionale pugliese.

In particolare, l'applicazione dei criteri di individuazione delle zone sismiche (come meglio illustrati con i primi chiarimenti forniti con la predetta nota esplicativa) come anche la prima individuazione delle stesse zone sul territorio regionale pugliese, operata con l'ordinanza in questione, ancorché temporanee, risultano indispensabili nelle more che la Regione provveda autonomamente ad individuare e classificare le nuove zone sismiche ricadenti nel proprio territorio, nonché ad adeguare, ove occorra, il proprio vigente ordinamento normativo ai principi fondamentali desumibili dalle stesse norme statali.

L'ordinanza 3274/03 prevede, infatti, il rinvio della piena applicazione delle competenze statali e regionali previste in materia dal D.Lgs. 112/98, R alla intervenuta redazione di una nuova mappa di riferimento della pericolosità sismica (la quale soddisfi integralmente i criteri della riclassificazione definiti con l'allegato n. 1 alla stessa), che lo Stato si è impegnato ad elaborare su scala nazionale entro un anno dall'entrata in vigore della medesima ordinanza (All. 1: Criteri per la individuazione delle zone sismiche - punto 4: Aggiornamenti, lett. m).

Nelle more, in fase di prima applicazione della stessa ordinanza e sino alla formale individuazione delle zone sismiche in ambito regionale, che la Regione dovrà operare ai sensi dell'art 94 - 2° comma lett. a) del D.Lgs. 112/98 e dell'art. 3 - 2° comma, lett. d) - della L.R. n. 20 del 30.11.2000, le zone sismiche del territorio regionale, secondo quanto riportato al punto 3 - lett. i) - dell'Allegato 1 all'ordinanza, devono intendersi individuate sulla base del documento -Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", Allegato A all'ordinanza medesima, elaborato dal Gruppo di Lavoro appositamente costituito dalla Commissione Nazionale Grandi Rischi con risoluzione del 23.04.1997.

Tale "Proposta" individua le nuove zone sismiche (quattro) nelle quali è suddiviso l'intero territorio nazionale (ivi compreso il territorio regionale pugliese), classificando sismicamente ciascun comune in una delle quattro zone e comparando detta nuova classificazione con quella previgente.

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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4, co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.


LA GIUNTA


Udita la relazione e la conseguente proposta;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Amministrativo e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi legge;


DELIBERA


- di prendere atto della intervenuta emanaz

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ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO REGIONALE PUGLIESE

Provincia

Codice Istat

Denominazione

Categoria classificazione precedente (Decreti fino al 1984)

Categoria secondo la proposta del GdL del 1988

Zona prevista dall'Ord. P.C.M. n. 3274/03

Classificazione Regionale

FOGGIA








16071001

Accadia

I

II

1

1


16071002

Alberona

Il

Il

2

2


16071003

Anzano di Puglia

I

I

1

1


16071004

Apricena

Il

II

2

2


16071005

Ascoli Satriano

I

II

1

1


16071006

Biccari

Il

Il

2

2


16071007

Bovino

I

Il

1

1


16071008

Caqnano Varano

II

Il

2

2


16071009

Candela

I

Il

1

1


16071010

Carapelle

II

II

2

2


16071011

Carlantino

III

II

2

2


16071012

Carpino

Il

Il

2

2


16071013

Casalnuovo Monterotaro

lI

Il

2

2


16071014

Casalvecchio di Puglia

II

II

2

2


16071015

Castelluccio dei Sauri

Il

Il

2

2


16071016

Castelluccio Valmaggiore

Il

Il

2

2


16071017

Castelnuovo della Daunia

Il

Il

2

2


16071018

Celenza Valfortore

III

Il

2

2


16071019

Celle di San Vito

Il

Il

2

2


16071020

Ceriqnola

Il

Il

2

2


16071021

Chieuti

Il

lI

2

2


16071022

Deliceto

I

Il

1

1


16071023

Faeto

Il

Il

2

2


16071024

Foggia

Il

Il

2

2


16071025

lschitella

Il

lI

2

2


16071026

Isole Tremiti

Il

III

2

2


16071027

Lesina

Il

lI

2

2


16071028

Lucera

Il

Il

2

2


16071029

Manfredonia

Il

Il

2

2


16071030

Margherita di Savoia

Il

IlI

2

2


16071031

Mattinata

Il

Il

2

2


16071032

Monteleone di Puglia

I

Il

1

1


16071033

Monte Sant'Angelo

II

II

2

2


16071034

Motta Montecorvino

II

Il

2

2


16071035

Orsara di Puglia

lI

Il

2

2


16071036

Orta Nova

II

Il

2

2


16071037

Panni

I

Il

1

1


16071038

Peschici

lI

III

2

2


16071039

Pietramontecorvino

Il

II

2

2


16071040

Poggio Imperiale

Il

Il

2

2


16071041

Rignano Garganico

Il

II

2

2


16071042

Rocchetta Sant'Antonio

I

Il

1

1


16071043

Rodi garganico

II

Il

2

2


16071044

Roseto Valfortore

Il

Il

2

2


16071045

San Ferdinando di Puglia

Il

III

2

2


16071046

San Giovanni Rotondo

II

II

2

2


16071047

San Marco in Lamis

II

II

2

2


16071048

San Marco la Catola

II

Il

2

2


16071049

Sannicandro Garganico

II

Il

2

2


16071050

San Paolo di Civitate

II

Il

2

2


16071051

San Severo

I

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ALLEGATO 2ELENCO A - TIPOLOCIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI STRATEGICI DI INTERESSE REGIONALE, LA CUI FUNZIONALITÀ DURANTE GLI EVENTI SISMICI ASSUME RILIEVO FONDAMENTALE PER LE FINALITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
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1. Edifici

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (st

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31932 376210
2. Opere infrastrutturali

1. Strade regionali, provinciali e comunali e opere d'arte annesse, individuate come via di fuga dai piani di protezione civile;

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31932 376211
ELENCO B - TIPOLOGIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE REGIONALE RILEVANTI IN RELAZIONE ALLE CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE COLLASSO
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1. Edifici

Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi c

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2. Opere infrastrutturali

1. Opere di sbarramento, dighe e traverse con altezza inferiore a 15 mt. o che determinano un volume

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ALLEGATO 3 - PROGRAMMA TEMPORALE VERIFICHE (art. 2 - comma 4 - O.P.C.M. n. 3274/03)

SVILUPPO FASE DI IMPOSTAZIONE


feb./04

mar./04

apr./04

mag./04

giu./04

lug./04

ago./04

set./04 - mag./08

- Individuazione elenchi tipologie e relativi criteri

X








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ALLEGATO 4 - INDICAZIONI PER LE VERIFICHE TECNICHE DA EFFETTUARSI SU EDIFICI E OPERE STRATEGICHE O RILEVANTI, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO AI COMMI 3 E 4 DELL'ART. 2 DELL'ORDINANZA 3274/2003
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1. Premessa

L'ordinanza 3274/2003 R prevede l'avvio di una valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica, da effettuarsi nei prossimi 5 anni, che dovrebbe interessare:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità dì protezione civile,

b) gli edifici e le opere infrastrutturali che

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2. Livello 0

Al "livello 0" è prevista la sola acquisizione dei seguenti dati sommari:

a) Denominazione dell'opera

b) Proprietario

c) Utilizzatore

d) Classificazione ai sensi degli elenchi di cui all'allegato 2

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3. Livelli 1 e 2 (edifici)

Su ciascun edificio andranno effettuati sopralluoghi volti alla conoscenza ed al rilievo della struttura. Andranno inoltre raccolte tutte le informazioni e la documentazione disponibile sul sito di costruzione, sull'epoca di costruzione e sulle trasformazioni (sopraelevazioni, ampliamenti, modifiche strutturali) e gli interventi subiti dalla struttura.

Per ogni edificio andranno individuate la tipologia strutturale della costruzione originaria e quelle presenti nelle trasformazioni successive.

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3.1 Livello 1

L'obiettivo minimo da perseguire è la definizione di tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti al punto 11.2 delle citate Norme tecniche, e dei loro rapporti con le

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3.1.1 Edifici in c.a.

Si procederà alle verifiche ricorrendo al livello di conoscenza limitata ai sensi del punto 11.2.3.3 delle Norme.

Vanno effettuate prove e verifiche in situ, secondo quanto previsto per il livello di conoscenza limitata descritto nelle Norme.

Si ricorrerà all'analisi lineare statica, pur essendo ovviamente consentito utilizzare l'analisi lineare d

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3.1.2 Edifici in muratura

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo sommano e a verifiche in situ limitate (punto 11.5.22 delle Norme).

Dovranno in particolare essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.22 delle Norme, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) ad e).

Si verificherà preliminarmente l'eventuale rispondenza alla definizione di edificio semplice (pu

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3.2 Livello 2

L'obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità globale forza spostamento con la conseguente definizione dei tre livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti ai tre stati limite definiti dalle Norme al punto 11.2, e dei loro rapporti con le acceleraz

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3.2.1 Edifici in c.a.

È consentito considerare separatamente le azioni nelle due direzioni principali, utilizzando i metodi di combinazione di cui al punto 4.6 delle Norme, ma il modello dell'edificio deve essere tridimensionale.

La rigidezza degli elementi deve essere valutata considerando la rigidezza secante a snervamento, In caso non siano effettuate valutazioni specifiche è consentito valutare la rigidezza flessionale degli elementi pari alla met&agrav

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3.2.2 Edifici in muratura

Si procederà alle verifiche ricorrendo a rilievo completo e verifiche in situ estese (punto 11. 5.2 delle Norme).

Dovranno comunque essere verificati i dettagli costruttivi descritti al punto 11.5.2.2, indicando in modo esplicito l'eventuale non rispondenza di uno dei punti da a) a

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4. Ponti

Le Norme non descrivono esplicitamente le procedure da utilizzare per la verifica dei ponti esistenti. Tuttavia le proce

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