D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 12/10/2016, n. 275 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 12/10/2016, n. 275

Approvazione dello statuto del Centro di Coordinamento RAEE ai sensi dell’articolo 33, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
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[Premessa]

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DI CONCERTO CON

Il Ministro dello Sviluppo Economico

e

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze


VISTO il

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Art. 1

È approvato lo statuto del Centro di coordinamento RAEE, allegato al presente decreto di cui costituisce parte inte

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CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE - STATUTO
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Articolo 1 - Denominazione e natura giuridica

1. Il “Centro di Coordinamento RAEE” (di seguito anche “Centro di Coordinamento”) è istituito ai sensi dell'

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Articolo 2 - Sede e durata

1. Il Centro di Coordinamento ha la propria sede in Milano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita pr

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Articolo 3 - Oggetto e scopo

1. Il Centro di Coordinamento conforma la propria attività ai principi generali contenuti nella parte IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e libera concorrenza.

2. Il Centro di Coordinamento non ha fine di lucro ed è costituito con lo scopo di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento.

3. In particolare, il Centro di Coordinamento opera al fine di:

(a) garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal Decreto Legislativo 49/14;

(b) collaborare alla definizione della metodologia per l'adeguato trattamento dei RAEE;

(c) supportare il Comitato di vigilanza nella definizione dei criteri oggettivi di quan

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Articolo 4 - Consorziati

1. Il Centro di Coordinamento è costituito da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti da nuclei domestici.

2. Al Centro di Coordinamento possono partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici, nonché i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali.

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Articolo 5 - Fondo consortile

1. Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Centro di Coordinamento unicamente per lo svolgimento delle attività consortili e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile.

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Articolo 6 - Finanziamento delle attività del consorzio

1. Ciascun Consorziato contribuisce al finanziamento dei costi generali di funzionamento e degli investimenti del Centro d

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Articolo 7 - Organi del Centro di Coordinamento

Sono organi del Centro di Coordinamento:

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Articolo 8 - Composizione e regole di funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascun Consorziato.

2. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare anche i componenti del Comitato Esecutivo.

3. In relazione all'oggetto della deliberazione, l'Assemblea è convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

4. All'Assemblea possono partecipare tutti i consorziati e possono essere invitati a partecipare anche i non consorziati, questi ultimi senza diritto di voto.

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Articolo 9 - Convocazione

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età e, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età, o mediante provvedimento del tribunale. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente ovvero dai soggetti sopra indicati su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti totali.

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede legale purché in Italia.

3. L'avviso di convocazione indica almeno:

(a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;

(b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;

(c) gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Nell'avviso di convocazione può essere indicata una data di seconda convocazione. L'Assemblea dovrà in questo caso tenersi comunque in un altro giorno rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

5. L'Assemblea è convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunio

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Articolo 10 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.

2. L'Assemblea Ordinaria esercita le seguenti funzioni:

(a) definisce le direttive generali di azione del Centro di Coordinamento in conformità alle previsioni di legge e del presente statuto;

(b) elegge i 7 (sette) componenti del Comitato Esecutivo tra i candidati indicati dai

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Articolo 11 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Straordinaria esercita le seguenti funzioni:

(a) approva e modifica lo Statuto del Centro di Coordinamento;

(b) approva e modifica i Regolamenti del Centro di Coordinamento;

(c) approva e modifica il Cadice Etico;

(d) approva e modifica le Regole Operative del Sistema RAEE;

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Articolo 12 - Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è costituito da 7 (sette) componenti eletti dall'Assemblea su designazione dei Consorziati.

2. L'elezione dei componenti dei Comitato Esecutivo è comunicata a cura del Presidente al Comitato di Vigilanza e Controllo.

3. Il Comitato Esecutivo ed il Presidente durano in carica per la durata di due esercizi.

4. A meno che le regole relative ai gruppi di voto di cui al Regolamento del consorzio non rendano attuabile questa disposizione, i componenti del Comitato Esecutivo eletti dall'Assemblea su designazione dei Consorziati sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, allo scadere dei quali deve trascorrere almeno un mandato per la rieleggibilità.

5. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

6. Spetta, in particolare, al Comitato Esecutivo:

a) eleggere il Presidente tra i componenti eletti del Comitato Esecutivo;

b) redigere il progetto di bilancio con il conto profitti e perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;

c) predisporre per ciascun Raggruppamento di RAEE un programma annuale di prevenzione e attività e trasmetterlo, previa approvazione da parte dell'Assemblea, al Comitato di vigilanza e controllo;

d) predisporre il bilancio previsionale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

e) deliberare in merito all'adesione di nuovi Consorziati;

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Articolo 13 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di Coordinamento nei confronti dei terzi e in giudizio; egli può promuovere azioni e resistere in giudizio, può nominare procuratori alle liti e procuratori generali ovvero procuratori speciali ad negotia.

2. Il Presidente è eletto da e tra i componenti del Comitato Esecutivo. Ogni componente del Comitato Esecutivo può esprimere una sola preferenza. Alla prima e seconda votazione è eletto Presidente il componente il Comitato Esecutivo che riceva almeno 5 preferenze. Qualora dopo 5 votazioni non si arrivi all'elezione del Presidente, il Comi

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Articolo 14 - Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è costituito mediante deliberazione dell'Assemblea che ne nomina il presidente ed è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 2 (due) supplenti aventi i requisiti di legge non facenti parte del personale dipendente dei Consorziati e nominati dall'Assemblea. Tre componenti effettivi e uno supplente sono designati rispettivamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'Economia e delle finanze. La nomina del componente supplente ministeriale avverrà secondo un criterio di alternanza.

2. I suoi componenti durano in carica 3

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Articolo 15 - Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale del Centro di Coordinamento ha inizio l'1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio e, conseguentemente, il contributo annuale dei soci sono approvati dall'Assemblea entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e comunicati, successivamente all'approvazione, al Comitato di

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Articolo 16 - Obblighi dei Consorziati

1. I Consorziati sono tenuti a versare i contributi di cui all'articolo 6 del presente statuto secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

2. I Consorziati sono, altresì, obbligati a:

(a) osservare lealmente le norme previste nello Statuto, nei Regolamenti, nel Cadice Etico, nelle Regale Operative del Sistema RAEE, e le deliberazioni adottat

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Articolo 17 - Vigilanza e sanzioni

1. L'Assemblea può richiedere alle autorità competenti, anche su segnalazione del Comitato Esecutivo, di attivare controlli sui

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Articolo 18 - Recesso o esclusione del Consorziato

1. Il recesso del Consorziato è consentito solo qualora vengano meno le condizioni di adesione o appartenenza al Centro di Coordinamento.

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Articolo 19 - Scioglimento del Centro di Coordinamento

1. Il Centro di Coordinamento si scioglierà per provvedimento dell'autorità governativa.

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Articolo 20 - Regolamenti del Centro di Coordinamento

1. Per l'applicazione del presente Statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Comitato Esecutivo adotta uno o più schemi di regolamenti consortili

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Articolo 21 - Rinvio

Per tutto quanta non espressamente previsto nello statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile nonché alle di

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Articolo 22 - Controversie

1. Le controversie eventualmente insorgenti tra Consorziati e tra i Consorziati e gli Organi del Centro di Coordinamento ovvero quelle relative all'interpretazione e l'applicazione dello Statuto sono devolute in via preventiva rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria, ad un Collegio di Probiviri che ha il compito di tentare una composizione amichevole della vertenza.

2. IL Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea su indicazione delle Associazioni dei produttori ed è composto da tre componenti effettivi e due supplenti che rimangono

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