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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz.G.R. Umbria 01/06/2011, n. 546
Deliberaz.G.R. Umbria 01/06/2011, n. 546
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[Premessa]LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore Silvano Rometti; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA |
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Approvazione, ai sensi del D.Lgs. 155/2010 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., del “Rapporto preliminare del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria” e avvio della procedura di VAS.Premesso che: - il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio 2005, n. 466, sulla base del D.Lgs. 351/99. R Visti i nuovi riferimenti normativi come il D.Lgs. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” si è maturata la necessità del suo aggiornamento anche in ragione della presenza di nuovi strumenti di analisi che nel frattempo sono a disposizione dei tecnici. I nuovi strumenti di analisi permettono di formular |
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ALLEGATO A) - Rapporto Preliminare del Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria |
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CAPITOLO 1 - Inquadramento generaleIl D.Lgs. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” indica chiaramente, all’art.9, la necessità di adottare piani e programmi per risanare e mantenere la qualità dell’aria. L’ articolo |
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Principi e criteri per l’elaborazione dei piani di qualità dell’ariaLa Prima parte dell’Appendice IV del Decreto stabilisce Principi e criteri per l’elaborazione dei piani di qualità dell’aria; in particolare indica: 1. principi generali 2. elementi conoscitivi per l’elaborazione dei piani di qualità dell’aria 3. criteri per la selezione delle misure I principi generali che dovrebbero ispirare la stesura di un Piano di qualità dell’aria sono i seguenti: a) miglioramento generalizzato dell’ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell’inquinamento tra i diversi settori ambientali; b) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; |
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CAPITOLO 2 - Elementi di sintesi sull’attuazione del Piano vigenteLa Regione Umbria ha già in atto il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria (PRQA), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 9 febbraio 2005, n. 466; questo piano necessita di un adeguamento sulla base della nuova normativa ma anche di un aggiornamento necessario visti gli anni trascorsi e i cambiamenti avvenuti anche in seguito all’attuazione del Piano stesso. In attuazione del Piano in vigore, negli anni è stata realizzata la nuova Rete Reg |
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Tabella 1: Emissioni totali annue in regione per i principali inquinanti dell’IRE
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CAPITOLO 3 - Modellazione dispersione e trasformazioni chimicheIn attuazione di quanto previsto dalla normativa, Arpa Umbria ha implementato negli ultimi anni una catena modellistica basata sul modello chimico-fisico Chimere. Infatti, il D.Lgs. 155/2010 individua le valutazioni modellistiche come uno degli strumenti da adottare insieme alle misurazioni in siti fissi, questo anche per avere strumenti per stimare la distribuzione geografica della concentrazione e per costituire una base per il calcolo dell’esposizione collettiva della popolazione nella zona interessata. Seguendo le indicazioni della legge, la valutazione della qualità dell’aria ambiente è un processo dinamico che, applicato la prima volta (valutazione preliminare), conduce all’individuazione di zone del territorio nazionale alle quali, in funzione dei livelli di inquinamento, si applica un certo regime di controllo che si esplica, di volta in volta, attraverso il monitoraggio in continuo, oppure attraverso campagne periodiche di misura, oppure mediante l’utilizzo di modelli di simulazione. In particolare, i modelli possono essere impiegati a integrazione delle misure o in sostituzione delle stesse, qualora i livelli di concentrazione siano al di sopra o al di sotto della soglia di valutazione inferiore. La combinazione di qu |
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CAPITOLO 4 - Zonizzazione del territorio regionale in base al D.Lgs. 155/10Attualmente, in applicazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 155/10 è stato redatto il nuovo pr |
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Zona collinare e montuosaLa zona omogenea più estesa del territorio regionale caratterizzata da una bassa densità |
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Zona di valleCostituita dalle valli occupate nel pliocene dal vecchio Lago Tiberino, è caratterizzata dalla |
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Zona della Conca TernanaCostituita da una particolare valle, circondata da rilievi montuosi, caratterizzata sia dalle pressio |
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Tabella 2: Elenco comuni appartenenti alla Zona di Valle
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Tabella 3: Elenco comuni appartenenti alla Zona della Conca Ternana |
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Tabella 4: Elenco comuni appartenenti alla Zona collinare e montuosa
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Figura 1: Zonizzazione ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente |
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Tabella 5: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona Collinare e Montuosa per inquinante di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010
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Tabella 6: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona di Valle per inquinante di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010
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Tabella 7: Tabella riassuntiva della classificazione della Zona della Conca Ternana per inquinante di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010
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CAPITOLO 5 - Rete Regionale di monitoraggio della qualità dell’aria definita dal Piano vigenteLa Rete Regionale di Monitoraggio della qualità dell’aria è stata prevista ed approvata nell’ambito del Piano regionale di risanamento e mantenimento della quali |
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CAPITOLO 6 - Quadro normativo di base |
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Normativa della comunità europeaIn materia di qualità dell’aria, negli ultimi anni, a livello comunitario sono state emanate diverse direttive molto impo |
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Normativa nazionaleLa normativa nazionale, nel recepire la Direttiva 2008/50/CE, ha aggiornato tutta la norma in tema di qualità dell’aria. Infatti, il recepimento in Italia di tale Direttiva ha implicato sostanziali cambiamenti all’interno del quadro normativo nazionale; sono |
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Tabella 8: Rete Regionale come prevista dal Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria vigente
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CAPITOLO 7 - Il rapporto con la programmazione regionaleCome risulta ovvio per un documento quale il presente che riguarda la qualità dell’aria, |
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Piano energetico RegionaleIl Piano Energetico Regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale il 21 luglio 2004, è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi in campo energetico, inserito e integrato nei documenti di programmazione economica e finanziaria della Regione, nei Documenti Annuali di Programmazione, nel Piano Regionale di Sviluppo e negli altri Piani regionali settoriali. Il Piano analizza lo scenario internazionale e nazionale e si concentra sulla situazione locale articolandosi lungo tre direttrici fondamentali riconducibili: - allo studio della situazione attuale, nella quale viene proposta un’analisi riassuntiva relativa allo scenario energetico attuale con la produzione, i consumi, le esportazioni e la situazione ambientale con riferimento alle emissioni inquinanti degli impianti di produzione esistenti ed attualmente funzionanti; - alla proiezione energetica, nella quale sono predisposte proiezioni e analisi riassuntive relative ai trend dei fabbisogni e all’inquinamento previsti; - alle azioni energetiche che rappresentano la parte propositiva del piano e individuano le azione da attuare. Il Piano precisa come il comparto energetico si caratterizzi nella fase attuale |
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Piano dei trasportiIl Piano Regionale dei Trasporti (PRT), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 351 del 16 dicembre 2003, è lo strumento principale di pianificazione dei trasporti adottato dalla Regione. Secondo le indicazioni della legislazione regionale, il Piano deve necessariamente trarre spunto dalle esigenze organizzative del territorio e della mobilità regionale e orientarsi verso un sistema dei trasporti coordinato, nonché armonizzato con i principi e le scelte del Piano Urbanistico Territoriale e degli atti di programmazione della Regione. In questo quadro normativo, sono quindi affidati al Piano i compiti specifici atti a: a) individuare le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti e della viabilità per adeguare il livello del sistema delle infrastrutture agli standard europei; |
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Piano di gestione dei rifiutiIl Piano ha individuato gli obiettivi generali, che devono essere assunti come riferimento programmatico dalla nuova pianificazione regionale, sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti speciali. Vengono di seguito elencati gli obiettivi generali della pianificazione. - Contenimento della produzione |
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CAPITOLO 8 - Analisi delle tendenze - scenariLa stesura del Piano di qualità dell’aria ambiente prevede, come indicato dalla norma, ulteriori fasi conoscitive; in particolare: - la reali |
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CAPITOLO 9 - Azioni di Piano e disposizioni attuativeCome già indicato precedentemente, nell’individuazione delle misure aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base delle norme nazionali e internazionali, ciascuna misura va corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualità dell’aria e di riduzione delle emissioni inquinanti dell’aria, e sotto il profilo dei costi associati, dell’impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilità tecnico-economica. |
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CAPITOLO 10 - VAS - Rapporto ambientaleIl Piano di qualità dell’aria (PQA) rientra tra i piani assoggettati alla procedura VAS ai sensi del regolamento regionale n. 3/2008, come esplicitato all’art.20: 1. la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla Regione Umbria o agli enti locali. 2. fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria,(…). Di seguito, come indicato dalla normativa, viene proposto l’indice del Rapporto Ambientali ai fini della VAS 1. INTRODUZIONE 1.1. Inquadramento e scopo del documento 1.2. Quadro normativo di riferimento del PQA e della VAS 2. LA PROCEDURA DELLA VAS |
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