1. Con riferimento alla prospettazione delle attività direttamente connesse con le finalità della gestione dell’emergenza da porre in essere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, i limiti massimi e l’articolazione delle misure contenute nel citato art. 5 sono rideterminati come specificato nel presente articolo. N5
2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all’emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:
a) per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;N1
b) per l’impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per