D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 22/06/2016 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 22/06/2016

Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.
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[Premessa]

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO

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Art. 1.

È approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed

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Allegato - Schema tipo di statuto dei consorzi di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

TITOLO I - Struttura ed attività del Consorzio

Art. 1 - Costituzione del Consorzio

1. È costituito il «Consorzio degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti», di seguito denominato «Consorzio», ai sensi dell’art. 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R.

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro ed opera su tutto il territorio nazionale al fine di razionalizzare ed organizzare la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti.

3. Il Consorzio opera in posizione alternativa e coordinata rispetto agli altri sistemi di gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti eventualmente costituiti ai sensi dell’art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 R, senza limitare, impedire o comunque condizionare, direttamente o indirettamente, il diritto alla libertà d’iniziativa imprenditoriale degli operatori economici che svolgono attività nei settori di interesse del Consorzio.


Art. 2 - Sede e durata

1. Il Consorzio ha sede legale in …………. e sede operativa in ………… Lo spostamento della sede nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica dello statuto.

2. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali con relative sedi, attraverso modifica dello statuto.

3. Il Consorzio ha durata illimitata e, comunque, fino alla permanenza dei presupposti normativi per la sua costituzione.

4. Il Consorzio, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico, può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione secondo le modalità di cui all’art. 27 del presente Statuto.


Art. 3 - Oggetto e finalità

1. Nello svolgimento della sua attività, il Consorzio si conforma alle norme ed ai principi di cui ai Titoli I, II e III, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R, in particolare nel rispetto dei criteri individuati all’art. 237 del medesimo decreto legislativo.

2. Il Consorzio, per il raggiungimento delle proprie finalità, svolge i seguenti compiti:

a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il recupero di oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;

c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;

d) promuove l’innalzamento della qualità della vita, la tutela dell’ambiente e la tutela della salute.

3. Il Consorzio per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 affida gli incarichi di raccolta, trasporto e recupero ad imprese autorizzate ai sensi della vigente normativa, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la concorrenza nelle attività di settore. Gli incarichi di cui sopra sono affidati con le modalità ed in base ai requisiti individuati ed approvati dal consiglio di amministrazione. Il rapporto tra il Consorzio e le imprese incaricate dello svolgimento delle attività di gestione è regolato mediante una o più convenzioni. Fino alla definizione delle convenzioni, le attività di raccolta, trasporto, riciclo e recupero continuano ad essere svolte dalle imprese consorziate debitamente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R.

4. Al fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell’attività del Consorzio e conformarle alle regole di concorrenza, nonché al fine di favorire il mercato dei prodotti e dei materiali recuperati, il Consorzio può svolgere tutte le attività complementari e sussidiarie, coordinate e comunque strettamente connesse con lo scopo consortile. In particolare il Consorzio può:

a) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili alla realizzazione degli scopi consortili, purché comunque direttamente o indirettamente connesse agli scopi consortili;

b) adottare iniziative di ogni genere atte a favorire l’informazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del consumo degli oli e grassi vegetali ed animali esausti, al fine di promuovere l’introduzione di buone pratiche di gestione;

c) stipulare accordi con soggetti pubblici e privati ai fini del perseguimento delle finalità consortili, in conformità con quanto previsto al comma 5;

d) promuovere accordi con i soggetti, pubblici o privati, che effettuano le attività di raccolta differenziata;

e) promuovere sinergie e accordi di vario genere con soggetti che svolgono attività similari;

f) rappresentare le imprese consorziate presso le autorità locali, nazionali, europee ed internazionali.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Consorzio può stipulare, anche ai sensi dell’art. 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006 R, specifici accordi o contratti di programma, o protocolli d’intesa, anche sperimentali, con:

a) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle sviluppo economico;

b) regioni, comuni e loro consorzi, comunità montane, autorità d’ambito, aziende municipalizzate, concessionari di pubblico servizio, enti e soggetti pubblici e privati;

c) consorzi, società, enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario, comprese tra i fini istituzionali;

d) i soggetti di cui all’art. 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 R.

6. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può agire attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni, oppure avvalersi della collaborazione di associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

7. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire nuovi soggetti di diritto privato e/o assumere partecipazioni in società già esistenti, previa autorizzazione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di nuovi soggetti giuridici e l’assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se determina la sostanziale modifica dell’oggetto consortile e delle finalità come definite dal presente Statuto.

8. Nel perseguimento delle attività istituzionali, il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale ed europeo, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione degli oli e grassi vegetali ed animali esausti regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

9. È fatta salva la possibilità per i soggetti di cui all’art. 233, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 R, di conferire oli e grassi vegetali ed animali esausti ad operatori di altro Stato membro della Comunità europea in regola con le specifiche autorizzazioni previste dai Paesi di appartenenza nonché dalla normativa nazionale e dietro rilascio di dichiarazione attestante la destinazione al trattamento, riutilizzo o recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti.


TITOLO II - I Consorziati

Art. 4 - I consorziati

1. Partecipano al Consorzio:

a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;

b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti;

c) le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti;

d) eventualmente, le imprese che abbiano versato i contributi di cui all’art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 R.

2. I soggetti che esercitano attività rientranti nelle categorie di cui al comma 1 partecipano al Consorzio nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma dell’art. 26. La presente disposizione si applica anche in caso di società controllate e collegate.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono partecipare al Consorzio tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali associazioni aderiscono esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad esse associate, pertanto tutte le conseguenze economiche e giuridiche gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.

4. Il numero dei consorziati è illimitato.


Art. 5 - Ammissione dei consorziati

1. I soggetti appartenenti alle categorie indicate all’art. 4 che intendano aderire al Consorzio inviano apposita domanda scritta al consiglio di amministrazione, dichiarando e dando evidenza di possedere i necessari requisiti di ammissione, di essere a conoscenza delle disposizioni di riferimento, di eventuali regolamenti consortili e di ogni altra disposizione vincolante per il Consorzio.

2. La domanda deve altresì contenere tutte le informazioni relative all’attività svolta dal richiedente.

3. Per i raggruppamenti di imprese ed i consorzi, o comunque per gli enti, organismi e associazioni, la domanda dovrà essere accompagnata da copia dello Statuto.

4. Il consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l’aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera la richiesta nella prima seduta utile successiva alla presentazione della domanda di adesione.

5. L’assemblea ordinaria ratifica l’ammissione dei consorziati su proposta dal consiglio di amministrazione.

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