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Delib. G.R. Campania 28/06/2016, n. 311

Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 - Adempimenti attuativi - Delimitazione dei territori degli ATO di cui all'art. 23 della L.R. n. 14/2016.
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Testo del provvedimento

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente


PREMESSO che

a. il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78R (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95R (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto alla lettera f) del comma 27 dell’art. 14 che, ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della CostituzioneR, sono - tra le altre - funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”;

b. il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138R (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 all’art. 3-bis (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) – introdotto dall’art. 25 del D.L. n. 1/2012R convertito dalla L. n. 27/2012 – ha previsto, al comma 1, l’obbligo per le Regioni di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, nonché di istituire o designare gli enti di governo degli stessi;

c. il richiamato art. 3-bis ha previsto che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale, fatta salva la possibilità per le regioni di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;

d. la Regione Campania ha proceduto ad un primo adeguamento del quadro normativo regionale di settore alle intervenute modifiche della normativa statale con l’approvazione della legge regionale 24 gennaio 2014 n. 5 (Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania), con la quale si è proceduto alla definizione degli assetti territoriali, con riferimento alle dimensioni degli Ambiti Territoriali Ottimali, nonché alla individuazione dei soggetti di governo degli ATO e definito un nuovo modello di governance del servizio, coerente con le funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali;

e. la L.R. n. 5/2014

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Allegato A - Delimitazione dei territori degli ATO di cui all’art. 23 della L.R. n. 14/2016

Parte di provvedimento in formato grafico

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