Deliberaz. G.R. Lazio 07/06/2016, n. 308 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Lazio 07/06/2016, n. 308

Approvazione delle "Linee guida" e dello "Standard formativo" per l'effettuazione dei corsi di formazione per "Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici", preposti al rilascio dell'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, come modificato dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9 e sulla base del Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
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Testo del provvedimento


LA GIUNTA REGIONALE


SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative e Enti Locali, di concerto con l’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 R “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 R “Ordinamento della formazione professionale”;

VISTA la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 R “Organizzaz

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Allegato A - Linee guida per l'effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento

Art. 1 - Requisiti dei corsi di formazione

1. La Regione Lazio approva i contenuti dei percorsi per la formazione del “Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici”, della durata complessiva di 80 ore con frequenza obbligatoria e prova d’esame finale. Tali corsi sono diretti a fornire richiami teorici di termodinamica, bilancio di energia del sistema edificio impianto e elementi conoscitivi relativi alla procedura di emissione dell’attestato di prestazione energetica, è articolati in moduli, secondo lo schema riportato nell’allegato B, in conformità ai requisiti di cui al comma 5 dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, come integrato e modificato dall’art. 1 dell’allegato alla Legge 9/2014. Ai sensi del succitato D.P.R. e s.m.i, possono essere abilitati alla qualifica di “Soggetti certificatori in materia di certificazione energetica degli edifici” unicamente i tecnici abilitati in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 4, lettere da a) a d) del decreto soprarichiamato, a seguito di partecipazione al suddetto corso con superamento dell'esame finale.

2. Le attività didattiche, che prevedono l’illustrazione delle procedure software per la gestione e compilazione dei certificati e le relative esercitazioni pratiche, saranno svolte in un’aula informatica attrezzata con una postazione docente per il controllo delle postazioni dei partecipanti al corso. Ogni partecipante al corso dovrà avvalersi di una postazione. I software utilizzati per le esercitazioni pratiche devono essere quelli approvati da CTI e UNI, ai sensi del DM 26 giugno 2009, e s.m.i

3. Al fine di ottimizzare le modalità di fruizione dei corsi da parte dei soggetti interessati e massimizzarne la partecipazione, le attività didattiche possono essere erogate anche in modalità FAD (formazione a distanza) per un percentuale pari al 50% delle ore previste. La restante parte del corso deve essere erogata rigorosamente in presenza.

4. I corsi erogati in modalità FAD sono realizzati attraverso l’ausilio di attrezzature e materiali di natura informatica a supporto della didattica e possono essere svolti con un a

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Allegato B - Standard formativo relativo al corso di formazione per “Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici”

Standard formativo del corso di formazione per

Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici”

art. 2, comma 5 del DPR 16 Aprile 2013, n.75 e s.m.i

Premessa

Il DPR 75/2013 integrato e modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 art. 1 dell’allegato, definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, oggi Attestato di Prestazione Energetica (in seguito APE), di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i.

Il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, che approva le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, oggi Attestato di Prestazione Energetica (in seguito APE), ai sensi dell’articolo articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, ha la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’APE degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale.

Figura professionale

Il certificatore energetico degli edifici è un professionista esperto, qualificato ed indipendente abilitato a produrre e rilasciare la certificazione energetica relativa ad edifici dei settori civile, terziario, industriale e agricolo.

Principali compiti del certificatore energetico sono:

- raccogliere i dati relativi all’edificio, alla sua struttura, agli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria e sull’uso di eventuali fonti energetiche rinnovabili;

- elaborare i dati secondo le procedure e determinare il fabbisogno energetico dell’edificio, calcolando le emissioni di CO2 e fornendo le indicazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica;

- produrre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) con l’indicazione della classe energetica di appartenenza dell’edificio.

Obiettivi del corso

Il corso ha l’obiettivo di fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti per il rilascio della certificazione energetica degli edifici.

Il corso, inoltre, consente ai soggetti frequentanti che abbiano superato l’esame finale l’iscrizione nel costituendo elenco regionale dei “Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici”.

Durata del corso

- Corso di formazione abilitante: 80 ore

- Corso di aggiornamento: 10 ore

Requisiti di accesso al corso

Per accedere al corso di formazione abilitante è necessario il possesso di uno tra i seguenti titoli di studio previsti dall’art.2 comma 4, lettere da a) a d) del DPR 75/2013 come integrato e modificato dall’art. 1 dell’allegato alla Legge 9/2014.

Lauree Magistrali (di cui al DM 16/03/2007 e Classi di Lauree Specialistiche di cui al DM 28/11/2000)

- ingegneria

- architettura

- pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale

- scienza e ingegneria dei materiali

- scienze e tecnologie agrarie

- scienze e tecnologie forestali ed ambientali

- scienze e gestione delle risorse rurali e forestali

- fisica

- matematica

- modellistica matematico-fisica per l’ingegneria

- scienze chimiche

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