Pervengono segnalazioni in merito alle corrette modalità da eseguire per la verifica delle dichiarazioni in oggetto ed in particolare riguardanti la presentazione di Docfa “anomali”, talora connessi ad atti di illecito edilizio.
Le criticità segnalate si riferiscono ai territori interessati da normative regionali, che consentono il recupero e la riedificazione di edifici collabenti o di ruderi, in stretta connessione con le procedure relative a procedimenti autorizzatori, in materia urbanistico-edilizia.
Al riguardo si sottolinea che l’attribuzione della categoria F/2 è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28N1, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.
In particolare, il citato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso”. Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.
Lo stesso decreto ministeriale all’art. 6, comma 1 lettera c), in relazione alle modalità semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, di cui al successivo art. 7, ne stabilisce l’applicazione “per le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici. Di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l ’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell&rsquo