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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 30/05/2016, n. 9
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 20/05/2021, n. 4
- L.R. 01/08/2017, n. 18
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TITOLO I - OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme volte al recepimento: a) delle direttive comunitarie in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e del decreto legislativo 26 giugno |
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TITOLO II - ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E DI ENERGIA |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2003 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose |
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Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) è sostituito dal seguente: "Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione |
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Art. 3 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 20031. Al comma 2 dell'articolo 2 d |
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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia 1. Le funzioni amministrative in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con s |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 4 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - Comitato tecnico di valutazione dei rischi 1. Il Comitato tecnico di valutazione dei rischi è costituito da: |
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Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - Norme procedimentali |
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Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 8 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Effetto do |
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Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 10 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 12 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 20031. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: "Art. 13 - Norme di salvaguardia 1. Fino all'adeguamento del piano urbanis |
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Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: "Art. 15 - Ispezioni 1. Relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore, le ispezioni ordinarie sono: a) pianificate mediante la predisposizione da parte della Regione del piano regionale delle ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 105 del 2015. Il piano d |
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Art. 16 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 20031. L'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2003 è sostituito dal seguente: |
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Art. 18 - Modifiche alla legge regionale n. 44 del 19951. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 1 |
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Art. 19 - Sostituzione dell'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 20001. L'articolo A-3-bis dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) è sostituito dal seguente: "Art. A-3-bis - Contenuti della pianificazione per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante 1. Ai fini delle disposizioni |
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Capo II - Norme in materia di demanio forestale e di aree naturali protette |
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Art. 20 - Omissis
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Art. 21 - Modifiche all'articolo 61 della legge regionale n. 6 del 20051. Dopo il comma 1 dell'a |
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Capo III - Ulteriori disposizioni in materia ambientale |
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Art. 23 - Attuazione della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Sanzioni regionali per il mancato adempimento delle prescrizioni pianificatorie sui flussi dei rifiuti urbani1. La Regione esercita il potere di sanzione amministrativa in caso di violazione, da parte |
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Art. 24 - Modifiche alla legge regionale n. 17 del 19911. Alla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) sono apportate le seguenti modificazioni: a) agli articoli 10, comma 2, 11, comma 1 e 18, comma 2, le parole "Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive" sono sostituite dalle parole "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile"; b) all' |
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Art. 25 - Norme di attuazione dell'articolo 231. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 23, dalla data di entrata in vigore della present |
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Art. 26 - Omissis
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Capo IV - Norme in materia di energia |
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Art. 28 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 20151. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni) è sostituito dal seguente: "2. Mediante la sezione |
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 20021. Al comma 1-bis dell'art |
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Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 25-quater della legge regionale n. 26 del 20041. L'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) è sostituito dal seguente: "Art. 25-quater - Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici 1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito: a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici; |
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Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 20041. L'articolo 25-quinquies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente: "Art. 25-quinquies - Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici 1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25-quater stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione inv |
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Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 20041. L'articolo 25-sexies della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente: "Art. 25-sexies - Accertamenti e ispezioni 1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul |
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Art. 35 - Modifiche all'articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 20041. Al comma 3 dell'articolo 25-septies della legge regionale n. 26 del 2004, le parole "dalla deliberazione di cui all'articolo 25-quater, |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2010 in materia di artigianato |
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Art. 37 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 1 del 20101. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 1 (Norme per la tutela, la promozione, lo sviluppo e la va |
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Art. 39 - Inserimento dell'articolo 3-bis nella legge regionale n. 1 del 20101. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2010 è inserito il seguente: "Art. 3-bis - Funzioni delle Camere di Commercio 1. In attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, |
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Art. 40 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 20101. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente: "2. La Commission |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1 del 20101. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge region |
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Art. 42 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 20101. L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2010 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Funzioni della Regione 1. Contro i provvedimenti delle Camere di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso |
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Capo II - Omissis
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2007 |
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Art. 46 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 20071. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regiona |
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Art. 47 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 20071. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente: "1. Ferma restando l'estensione del divieto di fumare nelle aree all'aperto e alle per |
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Art. 48 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 20071. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente: |
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Art. 49 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 20071. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 2007 è sostituito dal seguente: "3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad |
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TITOLO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI |
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Art. 50 - Modifiche all'articolo 8-bis della legge regionale n. 6 del 20141. Al comma 5 dell'articolo 8-bis della legge regionale 27 gi |
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Art. 51 Omissis
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Art. 54 - Sistema di alternanza scuola-lavoro1. Nella Regione Emilia-Romagna la Giunta regionale definisce con propri atti il sistema di alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. |
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