Da un’analisi dei servizi oggetto dell’affidamento in esame, dettagliatamente descritti negli atti di gara, in particolare nei paragrafi 3.1 e 5 del Capitolato tecnico, si è rilevato che questi, lungi dall’essere omogenei, sono estremamente diversificati tra di loro.
Difatti, parte di questi servizi sono annoverabili nei servizi di consulenza in senso lato e in parte nei “Servizi di consulenza in materia di sicurezza”; altri servizi sono inquadrabili tra i servizi relativi all’istruzione, anche professionale.
Altri ancora nei servizi professionali e, specificamente, nel novero dei “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” regolamentati dalla normativa speciale dettata in materia dalla Parte II, Titolo I, Capo IV del Codice degli appalti. Gli artt. 90 e 91 del D.lgs. n. 163/2006R definiscono soggetti esecutori, oggetto, ambito di applicazione e procedure applicabili ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che riguardano tra gli altri gli affidamenti di incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo. Ai sensi dell’art. 90, commi 1 e 6, D.Lgs. 163/2006, tali attività debbono essere espletate dalle Amministrazioni aggiudicatrici ovvero dagli organi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge e possono essere affidate a terzi solo nei casi espressamente previsti dall’art. 90, comma 6, che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. Tali incarichi, poi, possono essere affidati solo a determinati soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h), del Codice ed in particolare ai liberi professionisti, alle società di professionisti, alle società di ingegneria, ai prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri stati membri e ai raggruppamenti temporanei costituiti dai predetti soggetti.
Si rileva, quindi, che nel caso di specie e per quel che attiene alle fattispecie inquadrabili nell’ambito dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, la S.A. ha proceduto ad indire una gara non riservandola, per quanto espresso in precedenza, ai soggetti previsti dal citato art. 90, comma 1, D.Lgs. 163/2006 (idonei peraltro per ragioni oggettive inerenti la peculiare natura delle prestazioni da eseguirsi) e che, per l’effetto, si ritiene abbia seguito una condotta non conforme a quanto stabilito dagli articoli citati. Ciò trova ulteriore conferma nello stesso art. 91, comma 8, D.Lgs. 163/2006 che vieta infine l’affidamento delle citate attività “a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice”.
Sul punto, quindi, non si ritiene condivisibile l’impostazione di CONSIP, secondo cui la gara in esame avrebbe ad oggetto un solo servizio anzichè una pluralità di servizi, trattandosi di prestazioni che tanto da un punto di vista sostanziale che formale sono diverse tra di loro.
È indiscusso che la normativa di riferimento in materia di tutela dalla salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) disegni il sistema della sicurezza in maniera unitaria e che certamente tutti i servizi ivi previsti facciano riferimento a tale sistema.
Tuttavia ciò non vale né a uniformare né eventualmente ad unificare le singole fattispecie ivi previste, né tantomeno a rendere unitario l’oggetto delle gare riguardanti il sistema sicurezza, come pure a rendere inapplicabili eventuali ulteriori normative vigenti per gli specifici settori di appartenenza. D’altro canto, è la stessa S.A. a strutturare