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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. ANAC 05/08/2014, n. 23
Par. ANAC 05/08/2014, n. 23
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla E.R.I.C.A. soc. coop. – Affidamento di incarico professionale per la “Elaborazione del piano di intervento e del nuovo progetto esecutivo del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani, dei servizi connessi e dei conseguenti atti per la relativa gara d’appalto” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: Euro 75.000,00 - S.A.: Comune di Ragusa.Artt. 90 e 94, D.Lgs. n. 163/2006. Art. 279, D.P.R. n. 207/2010. Progettazione di servizi. Per la progettazione di servizi e forniture, è illegittimo limitare la partecipazione ai soggetti di cui all’art. 90, c. 1 del D.Lgs. n. 163/200 |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 25 febbraio 2014 è pervenuta l’istanza in epigrafe, con la quale la E.R.I.C.A. soc. coop. chiede un parere in merito alla procedura indetta dal Comune di Ragusa per l’affidamento, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’incarico professionale avente ad oggetto l’”Elaborazione del piano di intervento e del nuovo progetto esecutivo del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani, dei servizi connessi e dei conseguenti atti per la relativa gara d’appalto”, di importo pari ad euro 75.000,00. Più specificamente, l’istante contesta la legittimità della previsione di lex specialis relativa ai “requisiti di partecipazi |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa in esame concerne la legittimità della lex specialis di gara predisposta dal Comune di Ragusa per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, nella parte in cui limita la partecipazione alla procedura ai soli soggetti indicati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del codice. Preliminarmente, in ordine alla mancata partecipazione dell’impresa istante alla gara in questione, occorre precisare che nel caso di specie opera il principio per cui, laddove si sia in presenza di clausole c.d. escludenti - cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, e di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale - l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa (Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2009, n. 3217; parere di precontenzioso n. 129/2010) Passando ora al merito della questione, si rileva che il quadro normativo di riferimento è chiaramente richiamato nella determinazione AVCP n. 5 del 6 novembre 2013, recante “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture&rdqu |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia illegittima la previsione del band |
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