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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 09/10/2008, n. 224
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 09/10/2008, n. 224
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da ATP arch. Ludovico Lamberti, arch. Pietro Guadagno, dr. Geol. Angelo Quaglia, Dr. Geol. Giuseppe Pagnotto, Arch. Antonio Oliviero, Ing. Liliana Paolino, Dott. Giuseppe Doddato – Affidamento di incarico per la redazione di nuovi strumenti urbanistici comunali – PUC e RUEC degli studi specialistici connessi e per la valutazione ambientale del piano VAS – L – R N. 16 del Comune di Albanella. Importo a base d’asta: Euro 90.000,00. S.A.: Comune di Albanella.Ai sensi dell’art. 84, comma 8, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i commissari della commissione giudicatrice devono essere scelti, in via prioritaria, ne |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 20 marzo 2008 è pervenuta a questa Autorità l’istanza di parere dell’associazione temporanea di professionisti indicata in oggetto, con la quale sono state rappresentate una serie di censure in merito alla procedura di gara indetta dal Comune di Albanella per l’affidamento dell’incarico per la redazione del P.U.C., del R.U.C. e dei propedeutici studi specialistici. Il raggruppamento istante lamenta che il termine di presentazione delle offerte previsto si pone in vi |
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Ritenuto in dirittoPer quanto concerne il primo motivo di censura relativo al termine di presentazione delle offerte, si rileva come l’appalto di servizi in esame abbia un valore che si pone al di sotto della soglia comunitaria, essendo l’importo a basa d’asta pari a euro 90.000,00. Pertanto, essendo la procedura scelta di tipo aperto, l’appalto va a ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 124, comma 6, lett. a), il quale espressamente prevede che “nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni”. Alla luce del succitato dettato, il termine previsto dall’amministrazione comunale risulta essere conforme alla normativa di settore. |
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Il Consiglioritiene che: - il ter |
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