Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445R, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Tale modalità di presentazione delle autocertificazioni si applica sia alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni quali, per quanto qui interessa, l’appartenenza a ordini professionali, il titolo di studio, la qualifica professionale posseduta, l’assolvimento di specifici obblighi contributivi, il possesso e numero del codice fiscale (art. 46, comma 1, lett. l, m, n, p, q del D.P.R. cit.), sia alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato (art. 47 del D.P.R. cit.).
La decisione di escludere l’istante per aver omesso l’allegazione del documento di identità, come prescritto dalle norme richiamate, è supportata dalla consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, in base alla quale “viene legittimamente disposta l’esclusione dalla gara per la mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l’obbligo di produrre copia del documento di identità