La prima questione controversa sottoposta all’esame di questa Autorità con l’istanza di parere indicata in epigrafe, concerne la valutazione di conformità all’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006R della scelta dei componenti della Commissione giudicatrice operata dalla stazione appaltante.
A tal fine, se interpretato secondo un canone di ragionevolezza, l’art. 84, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 rileva essenzialmente nella parte in cui richiede che i membri di detta Commissione siano “esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto”, nel senso che i commissari abbiano un background di competenze tali da consentire ad essi di apprezzare i contenuti tecnici delle proposte provenienti dai concorrenti; per il che è sufficiente che i componenti la Commissione posseggano un bagaglio di conoscenze e di esperienza tali da poter valutare, con sufficiente grado di consapevolezza, i contenuti delle proposte sottoposte al loro esame (cfr. TAR Piemonte, Torino, sez. I, 8 aprile 2009, n. 954).
Il successivo comma 8, laddove pone a presupposto della selezione di un soggetto esterno “l'accertata carenza in organico di adeguate professionalità”, risponde essenzialmente ad una logica di economia di spesa, mediante il prioritario utilizzo delle risorse umane interne alla stazione appaltante (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, 4 febbraio 2008, n. 905; TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 novembre 2008, n.10565) e va, peraltro, interpretato in termini di carenza in senso relativo, e non già assoluto, vale a dire parametrata alla specificità del caso concreto (cfr. TAR Marche, Ancona, sez. I, 30 settembre 2009, n. 908). Lo stesso comma 8 prevede, inoltre, che, in caso di assenza in organico delle specifiche professionalità, i commissari diversi dal presidente debbano essere scelti tra funzionari di altre Amministrazioni - c