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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Marche 11/12/2001, n. 32
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- L.R. 03/04/2015, n. 13
- L.R. 31/10/2011, n. 20
- Regolam. R. 04/12/2004, n. 11
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Art. 1 - (Disposizioni generali)1. La presente legge disciplina il sistema regionale di protezione civile. |
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Art. 2 - (Tipologia degli eventi calamitosi)1. Ai fini dello svolgimento degli interventi di protezione civile, gli eventi si distinguono in: |
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Art. 3 - (Funzioni della Regione)1. Nell'ambito del sistema regionale di protezione civile, la Regione svolge le funzioni di cui ai successivi articoli. 2. Nell'esercizio di tali funzioni, la Regione: a) instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altro ente, istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante con finalità di protezione civile; b) stabilisce accordi con le al |
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Art. 4 - Attività regionali)1. La Regione esplica le proprie funzioni per: a) la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio; b) il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi, o dall'imminenza del verificarsi, di eventi naturali o connessi con le attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) il concorso, la collaborazione ed il raccordo rispettivamente con gli organi centrali e periferici dello Stato negli intervent |
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Art. 5 - (Programmi regionali di previsione e prevenzione)1. Tutti i piani regionali previsti dalla normativa vigente e aventi aspetti interessanti la protezione civile devono contenere disposizioni in ordine alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio nel territorio regionale, denominate programmi di previsione e prevenzione. Essi sono predisposti secondo le procedure e le competenze previste nelle leggi di riferimento, previa intesa con la struttura di cui all'articolo 9. 2. I programmi di previsione e preven |
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Art. 6 - (Piani operativi regionali per gli interventi di emergenza)1. La Giunta regionale, in relazione alle specifiche ipotesi di rischio, approva i piani operativi regionali per gli interventi di emergenza, per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, let |
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Art. 7 - (Competenze del Presidente della Giunta regionale per gli interventi di emergenza)1. In caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi comportanti l'azione coordinata di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, il Presidente della Giunta regionale coordina l'attuazione degli interventi urgenti da parte dei soggetti preposti, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In relazione alla g |
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Art. 8 - (Rilevazione sistematica dei danni)1. La Giunta regionale provvede alla delimitazione degli ambiti territoriali danneggiati entro trenta giorni dal verificarsi di una |
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Art. 9 - (Struttura regionale di protezione civile)1. La Regione, per lo svolgimento degli interventi di protezione civile, si dota di una apposita struttura, organizzata in modo da garantire un adeguato raccordo con gli analoghi organismi costituiti a livello internazionale, comunitario, nazionale e locale, nonché la piena operatività del personale, dei mezzi e delle attrezzature senza soluzione di continuità. N9 2. La struttura regio |
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Art. 10 - (Sala operativa unificata permanente e centro operativo regionale)1. La struttura di cui all'articolo 9 è dotata di una Sala operativa unificata permanente (SOUP), presidiata in forma continuativa da personale della Regione o di altri enti pubblici, o delle organizzazioni di volontariato, anche mediante forme di collaborazione o convenzionamento. 2. La SOUP è il luogo in cui confluiscono tutte le funzioni di controllo del territorio regionale e le informazioni generali concernenti la sicurezza delle persone e la tutela dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di rilevante interesse per la popolazione. Essa ha il compito di: |
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Art. 11 - (Comitato regionale di protezione civile) |
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Art. 12 - (Funzioni delle Province)1. Le Province assicurano nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento dei seguenti compiti: a) rilevazione, raccolta, elaborazione ed aggiornamento dei dati di rischio, sia per la predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione propri, di quelli dei Comuni, e sia al fine di metterli a disposizione della struttura regionale competente per l'elaborazione e l'aggiornamento degli analoghi programmi regionali; b) attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi individuati dai programmi e piani regionali, compresa l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; |
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Art. 13 - (Funzioni delle Comunità montane) |
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Art. 14 - (Funzioni dei Comuni)1. I Comuni svolgono i seguenti compiti: a) raccolta dei dati utili per l'elaborazione del piano comunale di previsione e prevenzione e per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali; b) collaborazione all |
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Art. 15 - (Funzioni del Sindaco)1. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, assume, al verificarsi o nell'imminenza di eventi o situazioni di emer |
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Art. 16 - (Volontariato)1. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile. La Regione favorisce la loro partecipazione alle attività di predisposizione ed a |
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Art. 17 - (Norme finanziarie)1. Per le finalità della presente legge è istituito a decorrere dall'anno 2002 il fondo regionale per la protezione civile con la dotazione per il medesimo anno di euro 774.685,35 di cui euro 516.456,90 per le spese di parte corrente ed euro 258.228,45 per spese in conto capitale; per gli anni successivi la dotazione del fondo sarà stabilita con le leggi di approvazione |
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Art. 18 - (Abrogazione e norme transitorie)1. La l.r. 28 marzo 1996, n. 11 è abrogata. 2. Fino alla costituzione dei Comitati di cui ag |
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