Sul divieto di offerte in aumento
Ancor prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti, l’art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., in forza del quale l’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, escludeva esplicitamente l’ammissibilità di offerte in aumento sull’importo a base d’asta (deliberazione AVLP n. 40/04). Successivamente, sempre con riferimento alle gare aggiudicate in base al criterio del prezzo più basso, nel comma 1 dell’articolo 82, il legislatore ha confermato, sebbene indirettamente, il divieto delle offerte in aumento con il chiaro intento di impedire lievitazioni della spesa pubblica rispetto alla preventiva programmazione (sul punto cfr. parere del 12 febbraio 2009 AG3-09).
Diversamente, per le ipotesi in cui la stazione appaltante scelga di aggiudicare la gara in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel codice dei contratti non è dato rinvenire alcun riferimento testuale al divieto in questione, pur dovendosi ritenere ugualmente sussistente la medesima esigenza di contenimento della spesa pubblica. Nondimeno, nel parere n. 116 del 22/11/2007, questa Autorità aveva rilevato - anche con riferimento ad una gara da aggiudicarsi in base al criterio di cui all’art. 83 del d.lgs. 163/06R - che “le offerte in aumento sono ammissibili esclusivamente in relazione all’acquisizione dei beni immobili, rispetto all’importo stimato dalla stazione appaltante. Non è conforme alla normativa di settore riconoscere agli operatori economici la possibilità di formulare offerte in aumento sul costo di esecuzione dell’opera o su elementi (quale il tempo di esecuzione, nella fattispecie 720 giorni) il cui valore massimo è stato previsto nel bando”. N1
In seguito all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, del D.P.R. n. 207/2010R, anche per gli appalti da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, esiste un riferimento testuale al divieto di offerte in aumento; infatti, nell’art. 283, comma 3, si legge che “il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284”.
Pertanto, anche in seguito all’entrata in vigore del richiamato regolamento, l’Autorità ha concluso che “gli affidament