Per la definizione delle questioni controverse sottoposte a questa Autorità nel caso di specie occorre rilevare che l’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006R, rubricato “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, dispone innanzitutto che, quando il contratto è affidato con tale criterio di aggiudicazione il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, come quelli elencati, a titolo esemplificativo, nell’articolo stesso. Inoltre, la norma medesima stabilisce che il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2008R (c.d. Terzo Decreto correttivo), il comma 4) dell’art. 83