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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/11/2010, n. 210

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa Europa Costruzioni S.r.l. – Lavori di adeguamento, potenziamento e completamento dell’impianto di illuminazione Pubblica – Importo a base d’asta: € 956.744,94 – S.A.: Comune di Castelpoto (BN).

1. Sulla base degli articoli 71, comma 2 e 90, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 93/37/CEE, non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l' appalto. L'unica forma di partecipazione consentita è, per l’appunto, il rimborso delle spese di riproduzione dell

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 18 agosto 2010 è pervenuta a questa Autorità l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa Europa Costruzioni S.r.l. ha contestato la legittimità del bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto distinti profili.

In primo luogo l’istante ha assunto la violazione dell’art. 70 del Codice dei contratti pubblici, commi 6 e 10, avendo la stazione appaltante - a suo dire - assegnato ai concorrenti un termine per la presentazione delle offerte inferiore rispetto a quello minimo legale, senza tener in alcun conto la complessità dell’offerta, la predisposizione da parte degli interessati di varianti in miglioria al progetto esecutivo posto a base di gara, l’obbligo di ritiro dei documenti di gara presso la sede del Comune procedente, nonché l’assenza delle condizioni di cui ai com

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Ritenuto in diritto

Con riferimento alla prima questione sottoposta al vaglio di questa Autorità si osserva che correttamente la stazione appaltante ha applicato all’appalto in esame la disciplina dettata dall’art. 122 del DLgs. n. 163/2006R relativa ai contratti di lavori pubblici sotto soglia, essendo l’importo della gara in esame pari ad euro 956.744,94 oltre IVA. In particolare, per quel che qui rileva, la citata norma dispone che: “ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni; (…) e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito (comma 6)”. I su menzionati commi 1 e 10 dell’art. 70 nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione impongono alle stazioni appaltanti di tener conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, o, se queste ultime possono essere formulate solo previa consultazione sul posto dei documenti di gara, di prevedere un’adeguata proroga.

Nel caso di specie, dalla documentazione di gara risulta che: (i) i concorrenti avrebbero dovuto ritirare la documentazione di gara presso la stazione appaltante; (ii) la procedura in oggetto non prevede l’elaborazione della progettazione esecutiva, trattandosi - come si evince dal bando - di “procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di importo inferire alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lett. a)… del D.Lgs. n. 163/2006” - lettera che prevede “la sola esecuzione” - ed essendo autorizzata nel caso di specie la presentazione di elaborati modificativi e/o integrativi del progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione (punto X.3 del bando). Pertanto, il termine di 38 giorni previsto dal Comune di Castelpoto è legittimo, in quanto superiore al termine minimo di 26 giorni fissato dal citato art. 122, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e tiene altresì con

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara in esame sia conforme

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