Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 09/03/2011, n. 32 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 09/03/2011, n. 32

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Segnalazione irregolarità sull’appalto per Lavori di costruzione di un parcheggio multipiano interrato, con un nuovo edificio per direzione, uffici, biglietteria e servizi collegati, nonché relativi alla sistemazione superficiale del parcheggio da destinarsi a nuova piazza d'ingresso al Quartiere fieristico nel Comune di Foggia.

Il procedimento relativo all’affidamento dei lavori alla seconda classificata mediante scorrimento della graduatoria in caso di risoluzione del contratto per grav

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In seguito alla segnalazione del 18.01.2011 prot. 4722, con la quale "le Ass. Imprenditori Pugliesi sett. Edilizia" di Foggia evidenziano la violazione e falsa applicazione nonché l'erronea interpretazione dell'art. 140, co 2 del D.lgs 163/06R e la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e di evidenza pubblica, l'AVCP ha aperto un'istruttoria, disponendo un'indagine ispettiva presso la sede della SA, al fine di verificare la corrispondenza delle affermazioni contenute nella suddetta nota, dalla quale è emerso quanto segue.

Con l'approvazione della Legge Finanziaria 350/2003, art. 4 co. 180, veniva previsto un finanziamento per la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Foggia e pertanto veniva predisposto unitamente alla Regione lo schema di "Accordo di Programma tra la Regione Puglia ed Ente Fiera di Foggia per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio del Polo Fieristico di Foggia".

Con Delibera del C.d.A. n. 30 del 26/07/05, veniva nominato, quale Responsabile del Procedimento, il Segretario Generale dell'Ente e contestualmente veniva approvato il bando di gara a procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza.

Dalla suddetta gara, risultava, quale offerta economicamente più vantaggiosa, quella presentata dal Raggruppamento Temporaneo Professionisti, costituito da "Politecnica Ingegneria Ed Architettura (Mandataria) , "Ingegneri Andrea e Marco Roli Associati, Ing. Saltini Daria, Studio di Ingegneria Cavaliere e Associati (Mandanti), alla quale con Delibera di C. dA. n. 19 del 09/02/06, veniva affidato il servizio.

Con la De

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Considerato in diritto

Con riferimento ai contenuti dell'esposto pervenuto relativo alle modalità di affidamento dei lavori alla seconda classificata, deve rilevarsi che l'aspetto principale della problematica verte su quale normativa deve essere utilizzata per l'assegnazione dei lavori alla seconda classificata, a seguito della risoluzione del contratto con l'impresa prima aggiudicataria; e tal proposito è opportuno chiarire se la norma da applicare è quella vigente all'epoca del bando o quella attualmente in vigore al momento dell'affidamento alla seconda classificata.

Nel merito, già in un precedente caso analogo, la cui unica differenza dal presente caso è che la gara d'appalto si è svolta prima della pubblicazione del Codice dei Contratti e quindi con le norme previste dalla legge quadro sui Lavori Pubblici (legge n. 109/94), invece che dopo, l'Autorità ha espresso il proprio parere con l'appunto n. 33/09 formulato dall'UAG, affermando che la procedura di interpello in base alla quale si procede allo scorrimento del successivo aggiudicatario nella graduatoria ai sensi dell'art. 140 del Codice, costituisce un vero e proprio atto a se stante e quindi qualora la SA opti per questa procedura si perviene alla formulazione di un nuovo provvedimento in quanto si pone in essere un nuovo affidamento diverso da quello originario; tale azione trova riscontro nel principio giuridico del tempus regit actum e ne consegue che la normativa di riferimento nel caso di specie è quella all'art. 140 del Codice, nella versione modificata dal terzo decreto correttivo, trattandosi di (nuovo) affidamento successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2008 "e tenuto conto del fatto che le nuove disposizioni rispecchiano indicazioni provenienti dall'ordinamento comunitario".

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Il Consiglio

approva la presente deliberazione, avendo rilevato le seguenti irregolarità:

per la stazione appaltante:

- che l'affidamento dei restanti lavori alla seconda classificata deve con

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