La questione che viene qui in rilievo riguarda la legittimità della previsione dell’art. 4 del bando di gara (Modalità di espletamento della gara), che al sottoparagrafo "PROGETTO GESTIONALE DEL SERVIZIO EROGATO", sottopone a valutazione qualitativa la quantità di pasti distribuiti dalle imprese partecipanti nel triennio 2010/2011/2012 nell'ambito dei servizi di refezione scolastica, fissando un tetto massimo in 5.000.000 di pasti (a cui vengono attribuiti 8 punti su 8) ed assegnando via via un punteggio inferiore (attraverso l'applicazione di una formula matematica) alle imprese con un numero di pasti dichiarato inferiore al predetto tetto massimo.
Preliminarmente, si osserva - come correttamente sostenuto dalla società istante - che la procedura di gara in oggetto rientra tra i c.d. "contratti esclusi" di cui all'Allegato II B del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006). Come noto, con riferimento a tale tipologia di contratti, la Stazione Appaltante può prescindere dall'applicazione di tutte le clausole previste dal Codice dei Contratti per le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture (artt. 20, 27 e 55). Ciò nonostante, come espressamente previsto dall'art. 27 del Codice (a cui il Bando di Gara in questione fa esplicito riferimento), anche in queste gare di appalto l'affidamento dei servizi e delle forniture dovrà comunque avvenire "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità".
Sostiene la società istante che, nel caso di specie, sono proprio tali principi di ordine generale (in particolare quelli di parità di trattamento, trasparenza e proporziona