In esito a quanto richiesto con nota n. 34094 del 30 settembre si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 16-17 dicembre 2009 ha approvato le seguenti considerazioni.
Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno richiamare in via preliminare l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., ai sensi del quale “le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta”.
La norma - limitatamente ai casi di fallimento o grave inadempimento dell’appaltatore -consente alla stazione appaltante di interpellare i concorrenti in graduatoria - dal secondo al quinto classificato - per l’ultimazione dei lavori, con affidamento alle medesime condizioni economiche proposte dall’aggiudicatario.
Appare evidente la duplice finalità perseguita dal legislatore con tale previsione: consentire alle stazioni appaltanti di avvale