Il punto centrale della questione sottoposta a questa Autorità consiste nel verificare se il possesso, da parte dell’impresa istante CO.FA.M. s.r.l., della qualificazione nella categoria generale 0G11 (che concerne una serie di professionalità tecniche, tra cui quelle comprese nella qualificazione specialistica OS30, il cui mancato possesso è stato unico motivo di esclusione dalla gara della società medesima) fosse per contro idoneo a consentirle la partecipazione alla suddetta gara indetta dal Comune di Roma.
Deve, in proposito, rilevarsi che l'interpretazione sistematica delle norme del D.P.R. n. 34/2000R consente di ritenere sufficiente la qualificazione OG11 per la partecipazione all'appalto “de quo”, come peraltro correttamente rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6765; sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6232; Tar Calabria, 2 marzo 2004, n. 515; Tar lombardia, Brescia, 26 ottobre 2006, n. 1349) e da questa stessa Autorità (si vedano, ex multis, le determinazioni n. 48/2000, n. 7/2001 e n. 8/2002, i più recenti pareri n. 122/2007, n. 150/2008 e la deliberazione n. 83/2004).
In buona sostanza, lo stesso Consiglio di Stato ha aderito alla tesi prospettata ab initio da questa Autorità, circa il criterio dell’assorbimento nella categoria OG11 delle categorie specialistiche (tra le quali la OS28 e, per quel che ne occupa, la OS30), nell’ipotesi che la disciplina della singola gara non rechi alcuna clausola esplicita in contrario. Rimane isolata la voce contraria espressa dalla quinta sezione del massimo consesso giurisdizionale amministrativo che, con la sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003, ha espresso un diverso orientamento, ritenendo infondata l’interpretazione resa sul punto da questa Autorità.
Ed invero l'allegato A al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 definisce l'ambito di qualificazione delle due cat