Ai fini della definizione della questione controversa sottoposta a questa Autorità con l’istanza di parere in esame si deve, preliminarmente, evidenziare che costituisce ius receptum (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2009, n. 7247; 6 aprile 2009, n. 2138; Sez. IV, 12 giugno 2007, n. 3103; Sez. VI, 10 gennaio 2007, n. 37), l'affermazione secondo cui i bandi di gare d’appalto possono prevedere requisiti di partecipazione perfino più rigorosi di quelli indicati dalla legge, purché non discriminanti ed abnormi rispetto alle regole proprie del settore.
L’esercizio di detto potere discrezionale costituisce, in realtà, precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall’art. 97 della Costituzione, e si sostanzia, quindi, nel potere-dovere assegnato all'amministrazione di apprestare (proprio attraverso l’individuazione degli specifici requisiti di ammissione