Deliberaz. G.R. Veneto 24/03/2016, n. 338 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Veneto 24/03/2016, n. 338

L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, art. 3 - Completamento del trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni in materia di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico ai sensi del R.D. 1775/1933. Conferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici di cui al D. Lgs. 387/2003. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 411 del 24 febbraio 2009 e n. 465 del 2 marzo 2010.
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Testo del provvedimento

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Come noto, l'art. 89, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112R ha, a suo tempo, trasferito alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi.

In sede di recepimento delle suddette disposizioni operato con la L.R. 13 aprile 2001, n. 11R, si era ritenuto opportuno mantenere interamente in capo alla Regione tali funzioni, anziché operare un conferimento delle stesse agli Enti locali.

Tanto, in considerazione del fatto che la gestione della risorsa idrica ricade, a pieno titolo, fra quelle che richiedono l'unitario esercizio e che, in tali fattispecie, sia la riforma Bassanini che le disposizioni attuative del Titolo V° della Costituzione (art. 118, comma 1), riformato con L.C. 3/2001, riconoscono il principio in base al quale le funzioni amministrative sono di competenza, principalmente, degli Enti locali, fatto salvo quelle, per l'appunto, per le quali è necessario garantire l'unitarietà di gestione.

In seguito, l'art. 4, commi da 38 a 41, della L. 24 dicembre 2003, n. 350R (Legge finanziaria dello Stato per l'anno 2004), ha disposto l'attribuzione alle Province composte, per il 95%, da comuni classificati montani, delle funzioni amministrative in materia di demanio idrico: per quanto riguarda il Veneto, alla Provincia di Belluno.

La disposizione legislativa statale veniva, quindi, recepita con l'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e relativi provvedimenti attuativi, e segnatamente le deliberazioni della Giunta Regionale n. 411 del 24 febbraio 2009R e n. 465 del 2 marzo 2010R, sulla scorta delle quali la suddetta Provincia è divenuta titolare delle funzioni in argomento a far data dal 1° gennaio 2009.

Va precisato come la Giunta Regionale avesse ritenuto, in una prima fase di

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