La ricorrente, residente in Lussemburgo dal 2000 espone di essere diventata proprietaria, in data 15.11.1994, di alcuni appezzamenti di terreno, siti in Comune di P., ..., con vincolo ambientale di tutela e ripristino paesaggistico intensivo e un vincolo di salvaguardia e riassetto idrogeologico intensivo, di cui all'art. 51 delle NTA del PRG vigente, confinante con altri appezzamenti di terreno, in parte di proprietà del Comune di P.
Negli anni successivi documenta di avere protestato con il Comune di P. per lavori non autorizzati sui suoi terreni.
Successivamente, la ricorrente riceveva, la nota datata 17.7.2012 con la quale il Responsabile U.O. Patrimonio, del Comune di P., comunicava l'avvio di procedimento amministrativo relativo all'accertamento della demanialità della strada di collegamento dell'abitato ... con la spiaggia sottostante, mediante usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La ricorrente replicava contestando la presenza dei presupposti per l’usucapione.
In data 8.3.2014 era adottata l’impugnata della Delibera di Consiglio Comunale, prot. n. 15744 con la quale il Comune di P., ai fini acquisitivi, dichiarava l'intervenuta usucapione a proprio favore della strada detta "della marina", individuata catastalmente al Foglio n. 10 con i mappali nn. 52/ parte, 440, 586, 588, 590, 596, 603, 606, 608, 610,
La ricorrente impugna il provvedimento del Comune di P. deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo deduce i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e grave difetto di istruttoria ex art. 3, l. 241/1990 ed eccesso di potere per indeterminatezza, sostenendo che il provvedimento impugnato è sostanzialmente privo di qualunque prova riguardo la sussistenza dei presupposti per l’usucapione, con una motivazione apodittica e praticamente inesistente. Inoltre il provvedimento mancherebbe di documentazione non fatta conoscere alla ricorrente.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 31, comma 21, l. 23.12.1998, n. 448, eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, contraddittorietà per l’assenza dei presupposti indicati nella norma citata, peraltro richiamata dal provvedimento comunale, in particolare l’ininterrotta destinazione ad uso pubblico e il consenso dei proprietari.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà perché l’impugnata delibera avrebbe, sostanzialmente, legittimato un’occupazione illegittima dei terreni della ricorrente effettuata dal Comune.