E’ controverso l’operato della stazione appaltante relativamente all’aggiudicazione provvisoria a favore della società CO.GE.RI. srl ed all’esclusione della società EL.AN. srl.
Sulla prima questione la stazione appaltante chiede l’avviso di questa Autorità, in quanto secondo la Zetaelle srl, seconda classificata, tale provvedimento sarebbe illegittimo, dovendo l’aggiudicataria essere esclusa dalla gara per non aver provato l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità secondo le modalità prescritte dalla lex specialis, a pena di esclusione, in conformità alle istruzioni operative di cui alla deliberazione del 15 febbraio 2010 emanata dall’Autorità in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266R. L’assunto della società non può essere condiviso.
Va innanzitutto osservato che la corresponsione del contributo in oggetto è dovuta ai fini dell’ammissione alla gara. Ciò emerge espressamente dall'inciso contenuto nell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005, nella parte in cui stabilisce "l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell'offerta".
L'omesso versamento costituisce quindi causa di esclusione (o di non ammissione) prevista direttamente dalla legge e, come tale, ribadita dall’Autorità nella citata deliberazione, che disciplina nel dettaglio l’ammontare delle contribuzioni, le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo. Di contro la predetta norma non dispone alcun obbligo o onere formale o procedurale a pena di esclusione dei partecipanti alle pubbliche gare circa i tempi e le modalità di prova dell’avvenuto pagamento.
Resta, quindi, da chiarire se il versamento effettuato secondo disposizioni diverse da quelle impartite dall'Autorità costituisce anch’esso causa di esclusione oppure rappresenta una mera irregolarità formale della procedura. Sul punto l’Autorità ha già precisato con nota prot. 45604 del 12.7.2010, proprio con riguardo alla gara de qua, che “l’esclusione dalla gara rappresenta un atto dovuto ogni qual volta che si presenti un inadempimento di tipo sostanziale, consistente nel mancato pagamento delle contribuzioni dovute all’AVCP, e non un inadempimento di tipo formale”, come è quello che si riscontra nel caso in esame. In tal senso peraltro l’A