La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità dell’esclusione disposta dalla Regione Piemonte nei confronti del costituendo R.T.I. Selene Consulting/Andros Consulting S.r.l./ST PRO. F.I.L.I.S.r.l., per le ragioni evidenziate in fatto.
Ai fini della definizione di tale questione, occorre preliminarmente rilevare che il bando di gara, nella sezione dedicata alle “Modalità di presentazione dell’offerta - Busta n.1: Documentazione (Dicitura da indicarsi sulla Busta) “A”, prevedeva che “Il soggetto concorrente potrà soddisfare il requisito di cui al punto 6) avvalendosi dei requisiti di carattere economico-finanziario di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. n. 163/2006R e s.m.i.”. Il requisito di cui al punto 6), compreso nella dichiarazione appositamente richiesta in detta sezione, è quello relativo al possesso “di un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, conseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando di importo complessivo non inferiore all’importo a base di gara”.
Inoltre, il successivo punto 7) appositamente richiedeva, come già detto, di comprendere nella dichiarazione il fatto “di mettere a disposizione, per la realizzazione del servizio, un gruppo di lavoro composto almeno dalle figure professionali indicate all’art.10 del Capitolato d’oneri”.
Infine, nella sezione “Avvertenze”, il bando esplicitamente richiamava l’attenzione dei partecipanti sul fatto che “la mancata o la irregolare o l’incompleta presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente bando, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione dalla gara”.
A sua volta, il capitolato speciale d’appalto, all’art. 8, conteneva le medesime prescrizioni in relazione ai “Requisiti di ammis