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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/02/2012, n. 13
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/02/2012, n. 13
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Azienda Ospedaliera di Rlievo Nazionale “Santobono Pausilipon”– “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi per la gestione del CUP aziendale, sportelleria, front-office, gestione ricoveri, back-office, call center ed altri servizi informatici di durata triennale (prorogabile di un ulteriore biennio)” – Data di pubblicazione del bando: 4.7.2011 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 1.682.127,00 – S.A.: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon”- Napoli.1. Per quanto riguarda la dichiarazione circa le quote di partecipazione, si osserva, in via preliminare ed in linea generale, che, (anche) nelle procedure concorsuali riguardanti forniture e servizi, gli operatori economici riuniti o consorziati hanno l’obbligo di specificare le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa del gruppo, nonché le quote di partecipazione. Il silenzio della lex specialis non fa venir meno la necessità, non irragionevole, che l’impresa mandataria, in linea con i |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 9 novembre 2011 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale l’Azienda Ospedaliera “Santobono Pausilipon” ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’esclusione disposta nei confronti dell’ATI Fastweb S.p.A./Input Data S.r.l. per aver violato l’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010R. Più specificamente, la stazione appaltante specifica che nell’ambito della procedura di gara in ogget |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa oggetto del presente esame concerne il mancato rispetto, ad opera del raggruppamento partecipante alla gara in oggetto, dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (secondo il quale la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria), per cui la stazione appaltante chiede se, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs n. 163/2006R, possa parlarsi al riguardo di un inadempimento ad una prescrizione normativa da sanzionare con l’esclusione dalla procedura di gara, benché l’esclusione non sia espressamente disposta dal richiamato art. 275, comma 2. Al riguardo, va anzitutto premesso quanto segue. A norma dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999R – costituente il precedente della disposizione di cui all’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010R – per “le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”. Sennonché, il citato precedente normativo si riferisce alla disciplina dei lavori pubblici, costituendo una disposizione regolamentare di attuazione della legge Merloni. Su tale disciplina si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale (v., tra le altre, Cons. giust. amm. Reg. Sic. 12 novembre 2008 n. 931; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007 n. 6363 e 19 febbraio 2007 n. 832; TAR Liguria, Sez. II, 17 dicembre 2009 n. 3781; TAR Lazio, Latina, 5 maggio 2009 n. 397) che ha ritenuto che, nel disporre che in caso di associazione temporanea di imprese la mandataria possegga, in ogni caso, in misura maggioritaria i requisiti prescritti, la norma intendesse assicurare che l’impresa capogruppo fosse effettivamente, e non solo astrattamente o potenzialmente, il soggetto più qualificato in rapporto all&rsqu |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla vigente normativa di settore |
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