La questione controversa oggetto del presente esame concerne il mancato rispetto, ad opera del raggruppamento partecipante alla gara in oggetto, dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (secondo il quale la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria), per cui la stazione appaltante chiede se, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del D.Lgs n. 163/2006R, possa parlarsi al riguardo di un inadempimento ad una prescrizione normativa da sanzionare con l’esclusione dalla procedura di gara, benché l’esclusione non sia espressamente disposta dal richiamato art. 275, comma 2.
Al riguardo, va anzitutto premesso quanto segue.
A norma dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999R – costituente il precedente della disposizione di cui all’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010R – per “le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria”.
Sennonché, il citato precedente normativo si riferisce alla disciplina dei lavori pubblici, costituendo una disposizione regolamentare di attuazione della legge Merloni.
Su tale disciplina si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale (v., tra le altre, Cons. giust. amm. Reg. Sic. 12 novembre 2008 n. 931; Cons. Stato, Sez. V, 11 dicembre 2007 n. 6363 e 19 febbraio 2007 n. 832; TAR Liguria, Sez. II, 17 dicembre 2009 n. 3781; TAR Lazio, Latina, 5 maggio 2009 n. 397) che ha ritenuto che, nel disporre che in caso di associazione temporanea di imprese la mandataria possegga, in ogni caso, in misura maggioritaria i requisiti prescritti, la norma intendesse assicurare che l’impresa capogruppo fosse effettivamente, e non solo astrattamente o potenzialmente, il soggetto più qualificato in rapporto all&rsqu